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Anno di prova dei Docenti neo-immessi in Ruolo: chi è obbligato e chi no

Immissioni in ruolo docenti: ancora diversi dubbi sul chi deve svolgere l’anno di prova e formazione.

L’anno di prova e formazione coincide con l’assunzione a tempo indeterminato dai docenti tramite GAE e GM o a tempo determinato per quei docenti assunti tramite procedure straordinarie.

Tra i docenti neoassunti, tuttavia, rimangono ancora considerevoli dubbi su chi debba effettivamente svolgere l’anno di prova.

A dare una risposta sono il  DM 226/2022 che disciplina l’anno di prova e la nota del MIM contenente le indicazioni annuali.

Chi sì

Stando alle fonti sopracitate, ai fini delle immissioni in ruolo docenti sono tenuti a svolgere l’anno di prova e formazione i docenti:

  • al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;
  • che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13/2 del D.lgs. n. 59/17 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato. Si tratta degli assunti dai concorsi PNRR;
  • assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del DL n. 44/2023, convertito in legge n. 74/2023. Si tratta degli assunti da GPS sostegno prima fascia;
  • assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del DL 73/2021. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108. Si tratta degli assunti da concorso straordinario bis.

Tutti questi docenti per superare l’anno di prova devono svolgere delle attività ben precise per le quali sono affiancati da un docente tutor.

Chi no

Parimenti, non sono tenuti a svolgere l’anno di prova e formazione i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
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