I pensionati che nel 2023 hanno avuto un reddito da lavoro autonomo hanno ancora poche ore di tempo per comunicare all’INPS quanto percepito e non incappare nella sospensione dei pagamenti.
L’INPS, infatti, vuole conoscere quali sono i redditi guadagnati dal pensionato nel corso dell’anno.
Quali redditi vuole sapere INPS dai pensionati
Annualmente i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente oggetto del divieto parziale di cumulo con le prestazioni pensionistiche. Lo prevede l’articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503.
Tale dichiarazione inficia sul pagamento della pensione stessa, perché se INPS non la riceve entro il 31 ottobre di ogni anno, sospende l’erogazione del trattamento pensionistico e obbliga il pensionato al pagamento di una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2023, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, hanno quindi ancora un paio di giorni per dichiarare all’INPS i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2023. Non tutti però sono tenuti a farlo.
Esenti dall’obbligo
Una parte dei pensionati è esente da tale obbligo. Non è tenuto a fornire la dichiarazione all’INPS, in quanto non soggetto al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- il titolare di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- il titolare di pensione di vecchiaia. Dal 1° gennaio 2001 infatti le pensioni di vecchiaia a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- il titolare di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;
- il titolare di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
- il titolare di pensione o assegno di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.