HomeEvidenzaMetalmeccanici, sulla Tredicesima 2024 gli effetti degli Aumenti di Giugno

Metalmeccanici, sulla Tredicesima 2024 gli effetti degli Aumenti di Giugno

La Tredicesima mensilità è prevista dal CCNL Metalmeccanici industria. Essa viene erogata in occasione delle ricorrenza natalizia.

E’ importante sapere quando viene erogata in base al CCNL e come si calcola l’importo che verrà erogato.

Tredicesima pagata in occasione del Natale

Il contratto nazionale firmato da Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm prevede che la tredicesima è corrisposta ogni anno al lavoratore “in occasione della ricorrenza natalizia”. La formula è generica e apre a ogni applicazione: può essere erogata prima oppure dopo il Natale.
A seguire il CCNL prevede “la corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale”.

Quindi è corretto anche il comportamento delle aziende che la pagano dopo il 25 dicembre, tra Natale e Capodanno. E’ evidente che si tratta di una soluzione a cui ricorrono le imprese che hanno problemi di liquidità oppure che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione. Oppure perchè, semplicemente, per ragioni organizzative connesse alla contabilità e all’elaborazione dei cedolini paga, hanno spostato il pagamento dopo Natale.

L’importo tiene conto gli aumenti di giugno 2024

L’importo che sarà erogato terrà conto dell’aumento salariale introdotto nel mese di giugno 2024, a seguito dell’attivazione della clausola di garanzia.

Ecco i minimi retributivi previsti da CCNL:

Inoltre sarà “ragguagliato alla retribuzione globale di fatto”. Vale a dire la tredicesima tiene dentro anche tutte le altre voci economiche erogate a titolo continuativo (superminimi, scatti di anzianità, ecc. escluso l’Elemento di garanzia retributiva). Inoltre è composta di 12 ratei mensili tutti ragguagliati all’ultimo aumento.

Tredicesima per i neo assunti

I lavoratori neo assunti hanno diritto alla Tredicesima in base ai ratei mensili maturati.

Nel caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda (incluso il periodo di prova). La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

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