HomeEvidenzaArretrati Docenti e ATA: novità in arrivo sui compensi accessori

Arretrati Docenti e ATA: novità in arrivo sui compensi accessori

Nel Comparto Scuola, esistono due tipologie di compensi accessori: la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per gli insegnanti, e il Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.) per il personale non docente. I due compensi sono stati rivalutati col rinnovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 firmato lo scorso 18 gennaio e, tra qualche mese, arriveranno gli arretrati.

In realtà, esiste un’altra voce stipendiale accessoria per i docenti, cioè le ore eccedenti su spezzone di cattedra che sono assegnate fino al 30 giugno ma, per comodità ci limiteremo a trattare di queste due voci accessorie che riguardano tutti i dipendenti del comparto Scuola, supplenti brevi inclusi.

I Compensi Accessori sono pensionabili

Dal punto di vista contributivo, i compensi accessori sono assoggettati a contribuzione IVS (Invalidità Vecchiaia Superstiti) e i contributi vanno ad incrementare il montante pensionistico utile per il calcolo della pensione.

Compensi Accessori: TFR sì, TFS no

Gli accessori non sono utili per i dipendenti in regime di TFS ma sono utili per i dipendenti in regime di TFR.

I Compensi accessori – Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e Compenso Individuale Accessorio (CIA) e le ore eccedenti su spezzoni di cattedra non sono voci stipendiali utili per chi è in regime di TFS.

Anche in questo caso è possibile scoprirlo empiricamente. Le ritenute complessive previdenziali per le voci utili a TFS corrispondono all’11,15%, per le voci non utili la ritenuta è del 9,15%

Gli accessori in regime di TFR

Gli accessori sono tutti validi in regime di TFR. Tuttavia ci sono state eccezioni in questi anni:

  • l’assegno perequativo, erogato dal 2018 al febbraio 2023 non era valido ai fini del TFR.
  • l’assegno temporaneo, erogato nel 2023, non era valido ai fini del TFR.
  • La RPD e la CIA, fino a settembre 2022 non erano corrisposte sulle supplenze brevi del personale docente e ATA, per cui, non essendo una voce retributiva, non entravano tra i compensi validi ai fini del TFR.
RIPRODUZIONE RISERVATA – I siti web che intendono riprodurre, anche parzialmente, i contenuti del presente articolo sono tenuti ai sensi della Legge sul Diritto di Autore, a citare la fonte "TuttoLavoro24.it" e a creare specifico link all'articolo. Abusi saranno segnalati a Google e Meta (Facebook) per l'immediata rimozione..
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisment -