La novità per i lavoratori dipendenti dalle aziende del commercio e della grande distribuzione che ambiscono al passaggio di livello è il superamento di un “esame”.
Non si tratta di una previsione del CCNL ma di una interpretazione molto discutibile fatta da alcune imprese del settore. A darne notizia è il sindacato Filcams-Cgil di Bergamo che ha seguito una vertenza tra un lavoratore e il suo datore di lavoro, Esselunga, che si è conclusa con un sentenza emanata nei primi giorni di gennaio.
La notizia è stata riportata da vari organi di stampa.
Il lavoratore chiede l’inquadramento ad un livello superiore
Dopo anni di lavoro come banconista inquadrato al 4° livello il lavoratore fa causa all’azienda per l’inquadramento nel livello superiore e la corresponsione dei differenziali retributivi e contributivi, a partire dal 2010. L’azienda di supermercati Esselunga applica il CCNL della Distribuzione Moderna e Organizzata rinnovato dopo un lungo negoziato durato 5 anni, il 23 aprile 2024.
Il giudice bergamasco da ragione al dipendente riconoscendogli il diritto all’inquadramento nel 3° livello e a 23.476 euro a titolo di differenze retributive, compresivi di rivalutazione degli scatti e mensilità supplementari (13a e 14a). “Oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché successivi maturande differenze”.
Il passaggio di livello comporta il superamento di un «Esame»
Durante il processo, fa sapere Filcams, si è palesata una strana richiesta dell’azienda: il passaggio di livello si realizza solo attraverso il superamento di un esame preselettivo.
Si tratta di una richiesta che il giudice ha qualificato come “priva di fondamento contrattuale e legale”. In altri termini: nessuna legge e nessun contratto collettivo, in particolare quello del Commercio applicato al lavoratore (compreso il contratto aziendale integrativo), prevede di essere sottoposti ad esame per avere un livello superiore.
Nel dettaglio, il Tribunale stabilisce che la richiesta di Esselunga di subordinare il riconoscimento del terzo livello a un esame preselettivo è priva di fondamento contrattuale e legale.
Al riguardo nella sentenza si legge che “la pretesa di Esselunga di sottoporre il lavoratore ad un esame per l’acquisizione del superiore livello da parte del ricorrente è circostanza in alcun modo rilevante ai fini della definizione del giudizio […] è nell’esclusivo potere del Giudice sussumere le mansioni concretamente svolte nella declaratoria collettiva e, dall’altra, che neppure il contratto integrativo aziendale del 9.12.2004, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro del ricorrente, prevede alcun particolare processo o prova per l’assunzione del terzo livello da parte del panificatore”.
Il giudice ha riaffermato, dunque, un principio oramai consolidato, secondo cui i livelli di inquadramento devono essere determinati sulla base delle mansioni concretamente svolte e non attraverso criteri arbitrari decisi unilateralmente dall’azienda, come ad esempio un “esame di adeguatezza alla mansione”.