La prima ricarica dell’anno dell’Assegno di Inclusione potrebbe riservare delle brutte sorprese per i percettori del sussidio.
Per le ragioni che ora spiegheremo INPS potrebbe effettuare dei tagli sull’importo in pagamento. Tagli che prescindono dall’ISEE, quindi indipendenti dal valore dell’indicatore economico, o comunque dovuti ad altri redditi.
Vediamo meglio di che si tratta.
Le nuove soglie per avere l’Assegno di Inclusione
L’Assegno di Inclusione spetta ai nuclei familiari con un ISEE entro 10.140 euro (soglia rivalutata e innalzata rispetto al 2024) in cui sono presenti componenti disabili, minorenni, over 60 o in condizione di svantaggio. Per accedervi serve anche che il reddito familiare non superi i 6.500 euro (anche questa soglia è aumentata rispetto all’anno passato).
L’AdI ha sostituito il Reddito di Cittadinanza e ne ha ripreso anche il metodo di calcolo dell’importo (INPS utilizza la scala di equivalenza). Così come ha ripreso le prestazioni in godimento nell’anno in corso, che vanno considerate nel calcolo del reddito familiare.
A darne specifica indicazione è l’art. 2 del DL 48/2023:
“Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.”
Cosa rileva nel reddito familiare
La ricarica dell’Assegno di Inclusione in pagamento il 27 gennaio potrebbe quindi subire dei tagli. L’importo verrà infatti aggiornato e rimodulato qualora il percettore AdI benefici dei seguenti trattamenti assistenziali in corso di godimento:
- Carta Acquisti e relativi Fondi speciali;
- Assegno di maternità dei Comuni (MAT);
- Assegno per il nucleo familiare dei Comuni;
- Pensione sociale e assegno sociale;
- Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).
Queste prestazioni sono compatibili con l’Assegno di Inclusione. Tuttavia INPS le considera quando deve calcolare l’importo della ricarica (si sommano, come detto, al reddito familiare). Inoltre, sulla rata mensile incidono “anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso oltre quelli suelencati“:
- maggiorazione sociale (art. 1 della legge n. 544/1988, art. 69 della legge n. 388/2000 e art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448);
- maggiorazioni dell’assegno sociale (art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- maggiorazione dell’aumento della pensione sociale (art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544);
- importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo (commi 7 e 10 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000);
- quattordicesima (art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).
Cosa succede se si superano i limiti reddituali
Una volta aggiunti gli importi percepiti tramite le prestazioni sopra elencate, se le soglie di reddito superano i limiti previsti dalla legge, verranno meno i requisiti di accesso al beneficio e quindi il titolare incapperà nella decadenza dell’Assegno di Inclusione oppure nel rigetto della domanda presentata in fase di prima istruttoria.