L’Agenzia delle Entrate ha già reso disponibile, nel proprio portale, la bozza del Modello 730/2025.
Modello 730/2025: nuovi Quadri e ampliamento della dichiarazione semplificata
Nel modello 730/2025 sono stati introdotti due nuovi quadri, M e T, in conformità con le disposizioni del decreto “Adempimenti” (Dlgs n. 1/2024).
Questi permettono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di usufruire della dichiarazione semplificata anche per i redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva o derivanti da plusvalenze di natura finanziaria. L’obiettivo è garantire una maggiore accessibilità e semplicità nella compilazione della dichiarazione, riducendo al minimo la necessità di ricorrere al modello Redditi PF.
Modello 730/2025: rimodulazione delle Aliquote e nuove agevolazioni fiscali
Il modello 730/2025 recepisce la riforma delle aliquote IRPEF dove è stata abolita l’aliquota del 25%.
Tra le novità più rilevanti, spicca il nuovo regime agevolativo dedicato ai redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti e imprenditori agricoli, che beneficia di una tassazione più favorevole.
Inoltre, vi sono cambiamenti significativi in merito alla tassazione delle locazioni brevi, che ora sono soggette alla cedolare secca con aliquote differenziate in base a specifici parametri, un intervento volto a regolare meglio il settore degli affitti a breve termine.
Bonus Natale e Bonus Impatriati
Nel modello 730/2025 fa il suo ingresso il “bonus Natale” ribattezzato laicamente “bonus tredicesima” dall’Agenzia delle Entrate.
Si tratta dell’indennità di 100 euro, proporzionata al periodo di lavoro nel 2024, destinata ai dipendenti con particolari condizioni economiche e familiari.
Altri aggiornamenti riguardano il regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Attenzione alla corretta indicazione del sostituto d’imposta
Un banale errore che impedisce l’erogazione del rimborso è l’inserimento di un errato sostituto d’imposta.
Se nel privato questo succede quando si cambia datore di lavoro, nel comparto pubblico l’errore si verifica spesso in caso di pensionamento nel primo semestre dell’anno.
In questo caso, il sostituto d’imposta da indicare è l’INPS e non DAG-DSII.
Un errore che invece viene effettuato dal personale della Scuola, è l’inserimento del proprio Istituto Scolastico come sostituto.
Le Scuole rilasciano delle Certificazioni Uniche valide ai soli fini previdenziali.
L’Istituto scolastico, tuttavia, in virtù della Certificazione Unica rilasciata, appare come sostituto d’imposta inducendo in errore il contribuente che si avvale della dichiarazione precompilata.