Buone notizie per i lavoratori somministrati, ossia i dipendenti delle agenzie per il lavoro. L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL firmata il 3 febbraio da ASSOLAVORO (Associazione Nazionale Agenzie per il Lavoro), FELSA – CISL, NIDIL CGIL e UILTEMP porta infatti delle buone notizie per i somministrati, soprattutto sul fronte della bilateralità.
Nuovi importi del Bonus SAR
L’ipotesi di accordo per i lavoratori delle agenzie per il lavoro prevede che le prestazioni fornite dagli enti bilaterali, quali Formatemp ed Ebitemp, aumentino di valore.
Tra quelle erogate da Formatemp rientra il Bonus S.A.R. (sostegno al reddito). Questo spetta a tutti i lavoratori precedentemente assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato, a patto che rispettino una di queste tre condizioni:
- siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione;
- siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro – MOL ai sensi dell’art. 25 CCNL Agenzie per il lavoro;
- siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.
L’importo del Bonus SAR oscilla tra i 780 euro (categoria 3) e i 1.000 euro (categorie 1 e 2). Ma l’ipotesi di accordo ha rivisto tali tetti. L’art. 6 bis, infatti, lettera a), prevede “l’incremento del 20% di tutte le prestazioni con indennità forfettarie e massimali“. Quindi sale:
- a 936 euro per i lavoratori della categoria 3;
- a 1.200 euro per gli altri.
Nuove prestazioni degli enti bilaterali per i lavoratori delle agenzie
Ma le novità non finiscono qui. Perché lo stesso articolo 6 bis, lettera b), prevede delle nuove prestazioni per i lavoratori in somministrazione. Ossia:
- un contributo post-maternità per la lavoratrice in procedura di ricollocazione (articolo 25) o in disponibilità (articolo 32);
- materiale didattico per figli iscritti a scuola materna;
- un rimborso spese per il trasporto extraurbano per discenti corsi Forma.Temp oltre le 200 ore:
- un contributo per le spese di rinnovo del permesso di soggiorno;
- prestazioni per persone vittime di violenza e molestie sessuali.
Prossimamente si delineeranno i dettagli di queste nuove prestazioni.