HomeEvidenzaChi prende i Permessi Legge 104 non deve avvertire il Datore di...

Chi prende i Permessi Legge 104 non deve avvertire il Datore di Lavoro: la Sentenza

Il dipendente che si assenta senza darne comunicazione al datore di lavoro per assistere i familiari disabili, riconosciuti e disciplinati dalla legge 104/92, non può essere licenziato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ordinanza 5611/25) attraverso una sentenza definita “garantista”.

Dipendente licenziato per assenza ingiustificata

La vicenda portata all’attenzione della Cassazione ha come protagonista un lavoratore che si è assentato per più di una settimana fruendo dei permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/92 (tre giorni al mese per assistere il figlio minore disabile in situazione di gravità, a cui il Dl 18/2020 ha aggiunto 12 giorni nel periodo di pandemia da
Covid-19).

Il datore, non conoscendo le ragioni del mancato svolgimento della prestazione lavorativa perché, a detta sua, non era stato avvertito, lo ha quindi licenziato per assenza ingiustificata.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento e ne ha ottenuto l’annullamento presso la Corte d’appello di Brescia. Vediamo perché.

Permessi legge 104, come funziona la fruizione

I giudici hanno ritenuto che non si può mettere sullo stesso piano la violazione del dovere di comunicare la fruizione dei permessi all’assenza ingiustificata.

Il dipendente quindi non può essere licenziato per assenza ingiustificata, soprattutto considerando che i permessi da legge 104/92 non devono essere autorizzati dal datore. Al massimo, il dipendente ha l’onere di comunicarli al capo per agire in modo corretto e in buona fede.

La Corte di Cassazione ha confermato l’interpretazione dei giudici di Brescia, rilevando che il lavoratore non si è reso responsabile di un’assenza ingiustificata ma, al più, della (meno grave) violazione di un dovere di comunicazione essenzialmente fondato sul dovere di correttezza. Inoltre c’è da dire che, nel caso in questione, nessun obbligo era sancito dal contratto collettivo e nemmeno c’è una disposizione di legge al riguardo.

Pertanto, l’eventuale emissione della comunicazione dell’assenza non può essere considerata uguale alla mancata giustificazione dell’assenza, a meno che questa equipollenza non sia espressamente prevista dal contratto collettivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA – I siti web che intendono riprodurre, anche parzialmente, i contenuti del presente articolo sono tenuti ai sensi della Legge sul Diritto di Autore, a citare la fonte "TuttoLavoro24.it" e a creare specifico link all'articolo. Abusi saranno segnalati a Google e Meta (Facebook) per l'immediata rimozione..
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisment -