Era stata introdotta meno di un mese fa, con la legge di conversione del DL Rilancio, la proroga automatica dei contratti di lavoro a termine (anche in somministrazione) interrotti durante il lockdown.
Ora quella previsione, ritenuta troppo vincolante per i rappresentanti delle imprese, e di difficile applicazione per gli operatori del settore (non si capiva ad esempio se era riferita anche ai rapporti nel frattempo cessati), è stata cancellata dal Decreto agosto.
A annunciarlo è il quotidiano Il Sole 24 Ore in Edicola oggi che parla di:
“abrogazione di un comma del decreto Rilancio che imponeva ex lege ai datori di prorogare il termine dei contratti di apprendistato e di quelli a termine, anche in regime di somministrazione, di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, a causa del Covid-19”.
Si tratta dunque dell’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 93 introdotto, come detto, nella fase di conversione in legge del DL Rilancio, che dunque è entrato in vigore a partire dal 19 luglio 2020 e che sta comunque dispiegando i suoi effetti in queste settimane, fino all’entrata in vigore del nuovo Decreto agosto. Di conseguenza, in questo periodo, le pretese dei lavoratori di prorogare il contratto a termine sospeso durante il lockdown per una durata pari a quella della sospensione devono potersi considerare legittime.
Ad esempio se un contratto a termine è stato sospeso per due mesi (marzo e aprile) e la sua scadenza avviene nel periodo di vigenza della norma in abrogazione (il comma 1-bis) l’azienda è tenuta a prorogarlo per un periodo pari a quello della sospesione, dunque per altri due mesi.