L’Aran ha chiarito un punto fondamentale per i dipendenti pubblici in smart working: il buono pasto spetta anche se le fasce di contattabilità sono inferiori alle 6 ore. Il parere è stato fornito a un ente del Comparto Funzioni Centrali che ha sollevato dubbi sull’applicazione dell’articolo 14, comma 3-bis, del contratto collettivo nazionale firmato il 27 gennaio 2025.
Il criterio è l’orario ordinario in presenza
Dal gennaio 2025, le amministrazioni pubbliche centrali possono riconoscere il buono pasto ai dipendenti che lavorano da remoto. Il presupposto è che la giornata di lavoro agile corrisponda, in termini di ore, a quella che il dipendente avrebbe svolto in presenza. Non è richiesto che le ore di contattabilità coincidano con l’intero orario giornaliero.
Nel caso analizzato, l’ente aveva una settimana lavorativa articolata su cinque giorni: tre da 6 ore e due da 9 ore (le cosiddette “lunghe”), in cui normalmente scatta il diritto al buono pasto. Il dubbio riguardava la giornata lunga trasformata in lavoro agile, durante la quale il dipendente è contattabile per 4 ore la mattina e 1 ora il pomeriggio, per un totale di 5 ore.
L’Aran: il lavoro agile non si misura a ore
L’Aran ha ricordato che il lavoro agile non si basa sulla misurazione della prestazione. Le fasce di contattabilità hanno scopi organizzativi, ma non determinano il diritto al buono pasto. L’accordo contrattuale ha introdotto un’equiparazione automatica tra l’orario previsto in presenza e quello svolto da remoto.
Pertanto, se in quella giornata il dipendente avrebbe dovuto lavorare 9 ore in ufficio, lo stesso orario si considera convenzionalmente anche in modalità agile. In questo modo, il buono pasto risulta dovuto, anche se le ore di contattabilità sono meno di 6.
Quando il buono pasto non spetta
L’unico caso in cui il buono pasto può essere negato riguarda l’uso di permessi orari. Se questi riducono l’orario convenzionale al di sotto del minimo previsto per ricevere il ticket, allora il lavoratore perde il diritto.
Questa interpretazione conferma quanto già espresso dall’Aran nel parere CFC141b del 3 febbraio 2025. Si rafforza così un principio: per lo smart working nelle amministrazioni centrali, vale l’orario teorico della giornata, non la durata effettiva delle fasce di contattabilità.