Il portale NoiPA ha pubblicato una serie di FAQ dettagliate per fare chiarezza sul tanto atteso taglio del cuneo fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. Scopriamo i punti chiave e riassumiamo brevemente il modus operandi del portale del MEF.
Taglio del Cuneo Fiscale: Bonus e Ulteriore Detrazione
La Legge di Bilancio 2025 prevede due tipi di benefici fiscali in base al reddito complessivo annuo:
- Bonus fiscale: Destinato ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 20.000 euro. L’importo varia in base a specifiche percentuali sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’anno intero (7,1% fino a 8.500 euro, 5,3% tra 8.501 e 15.000 euro, 4,8% tra 15.001 e 20.000 euro). Questo bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile.
- Ulteriore detrazione fiscale: Riservata ai dipendenti con redditi tra 20.001 e 40.000 euro. Consiste in una detrazione annua di 1.000 euro per i redditi tra 20.001 e 32.000 euro, che decresce progressivamente fino ad azzerarsi a 40.000 euro.
Quando arriva il Taglio del Cuneo Fiscale da NoiPA?
NoiPA applicherà le misure del taglio del cuneo fiscale a partire dal mese di giugno 2025, con decorrenza 1° gennaio 2025. Questo significa che nel cedolino ordinario di giugno verranno erogati anche i benefici spettanti per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio.
Non sarà emesso alcun cedolino speciale.
Nel cedolino di giugno 2025, i rimborsi relativi al periodo gennaio-maggio saranno identificati dai seguenti codici:
- E11 – CREDITO ART.1 COM 4 l.207/2024 (per il Bonus)
- E12 – ULTERIORE DETR. ART.1 COMMA 6 L. 207/2024 (per l’Ulteriore Detrazione)
Nei cedolini successivi, il Bonus sarà indicato nella sezione “Altri assegni” con la dicitura Bonus Art. 1 c. 4 L. 207/24. L’importo dell’Ulteriore Detrazione, invece, sarà sommato alle altre detrazioni fiscali e segnalato con la dicitura Ulteriore Detrazione Art. 1 c. 6 L. 207/24 all’interno di un messaggio nel cedolino.
Rinuncia al Taglio: quando e come fare
Se si prevede di superare le soglie di reddito previste e si vuole evitare di dover restituire le somme in fase di conguaglio, si può rinunciare ai benefici fiscali. Per farlo è necessario accedere all’Area riservata sul Portale NoiPA, selezionare “Servizi”, poi l’ambito “Stipendiali” e cliccare su “Gestione benefici fiscali”.
Perché la rinuncia abbia effetto già dal cedolino di giugno e sul riconoscimento degli arretrati (gennaio-maggio), dovrà essere comunicata entro domenica 25 maggio 2025. Le rinunce inserite successivamente avranno effetto dal mese successivo, in base ai tempi tecnici di elaborazione.
Focus sui Supplenti: come funziona il Taglio delle tasse
Per il personale supplente, le modalità di applicazione del taglio del cuneo fiscale presentano alcune specificità:
- Ai supplenti brevi e saltuari verrà riconosciuto esclusivamente il bonus.
- Per i supplenti con contratto a termine (es. fino al termine delle attività didattiche), NoiPA calcola il reddito annuo basandosi sulla data di cessazione del contratto (30 giugno), senza considerare la Naspi o eventuali contratti successivi. In caso di nuova assunzione, il bonus verrà ricalcolato dalla decorrenza del nuovo contratto.
- Per i supplenti brevi e saltuari con contratto terminato e tutte le rate stipendiali liquidate, il bonus relativo al periodo gennaio-maggio verrà erogato con un cedolino apposito a giugno (o a luglio in caso di ulteriore conguaglio a giugno).
- Se alcune rate stipendiali devono ancora essere liquidate, il bonus verrà calcolato sull’intero contratto solo dopo il pagamento di tutte le rate, e gli arretrati saranno erogati con un cedolino successivo.
- Anche per i supplenti brevi e saltuari con contratto non ancora terminato, il calcolo e l’erogazione del bonus avverranno dopo la liquidazione di tutte le rate contrattuali, con un cedolino di arretrati successivo.
Tabella Riassuntiva
Beneficio Fiscale | Reddito Complessivo Annuo | Importo/Calcolo | Erogazione NoiPA | Identificazione Cedolino Giugno | Identificazione Cedolini Successivi |
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Bonus Fiscale | Fino a 20.000 euro | 7,1% (fino a 8.500€), 5,3% (8.501-15.000€), 4,8% (15.001-20.000€) sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’anno. Non concorre al reddito imponibile. | Da giugno 2025, con arretrati gennaio-maggio nello stesso cedolino. Per supplenti brevi/saltuari: cedolino separato a giugno (o luglio) dopo liquidazione rate. | E11 | Sezione “Altri assegni” con dicitura “Bonus Art. 1 c. 4 L. 207/24” |
Ulteriore Detrazione | 20.001 – 40.000 euro | 1.000€ (20.001-32.000€), decrescente fino a 0€ (32.001-40.000€) con formula: 1.000 × [(40.000 – Reddito complessivo) / 8.000]. Si somma alle altre detrazioni. | Da giugno 2025, con arretrati gennaio-maggio nello stesso cedolino. | E12 | Messaggio nel cedolino con dicitura “Ulteriore Detrazione Art. 1 c. 6 L. 207/24” |