Il 20 maggio scorso è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore funebre, valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.
L’intesa, siglata da FE.N.I.O.F. con l’assistenza di Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, coinvolge circa 20 mila lavoratori impiegati nelle imprese di onoranze funebri in tutta Italia.
Gli aumenti per il personale del settore funebre
L’accordo prevede un incremento salariale strutturale di 200 euro per il IV livello, distribuito in quattro tranche:
- agosto 2025;
- agosto 2026;
- settembre 2027;
- ottobre 2028.
Di seguito la tabella con le tranche e le relative decorrenze:

I lavoratori del settore funebre riceveranno quindi i primi aumenti già con la busta paga di agosto 2025. Ecco le nuove tabelle retributive e i relativi minimi:


Inoltre, il contratto modifica l’indennità del lavoro domenicale, innalzandola da 4,65 euro a 6,15 euro (l’indennità era la stessa dal 1995) e chiarisce che il tempo di percorrenza casa–lavoro non è considerato orario di lavoro.
Altre disposizioni di rilievo
L’accordo di CCNL del settore funebre introduce interventi significativi anche sul piano normativo. Citiamo:
- Salute e sicurezza: focus su movimentazione manuale dei carichi e rischio biomeccanico; inclusione dei turnisti notturni fra le attività usuranti.
- Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario.
- Permessi studio: 12 giorni per laureandi.
- Malattia: dal 181° al 270° giorno integrazione INPS fino al 70% della retribuzione.
- Invalidità >67%: conservazione del posto per 18 mesi su 36.
- Congedo di paternità: 10 giorni obbligatori recepiti.
Inoltre, il CCNL rafforza gli elementi di welfare e bilateralità prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2025, un aumento pari a 3 euro a carico del datore di lavoro quale contributo obbligatorio a favore di Fondo Est per l’assistenza sanitaria integrativa.
Il nuovo articolo 12-bis del CCNL prevede infine che i contratti a tempo determinato possano superare i 12 mesi di durata, fino a un massimo di 36 mesi, a condizione che siano indicate con precisione le motivazioni che ne giustificano la durata prolungata.