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NASpI 2025, Addio Indennità per chi ha Cambiato Scuola: Docenti e ATA nel Penalizzati

Dal 1° gennaio 2025 cambia l’accesso alla NASpI. Chi si è dimesso da un lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la richiesta non potrà ottenere la disoccupazione, salvo eccezioni precise.

Lo ha chiarito l’INPS con la Circolare n. 98/2025, applicando quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Nuova regola: servono 13 settimane di contributi

Chi ha interrotto un contratto a tempo indeterminato con dimissioni volontarie o risoluzione consensuale dovrà rispettare una nuova condizione.

Per poter ricevere la NASpI, è necessario:

  • aver maturato almeno 13 settimane di contributi tra la cessazione volontaria e la successiva perdita involontaria del lavoro;

oppure

  • che siano passati almeno 12 mesi dalla cessazione del primo rapporto.

Senza questi requisiti, l’indennità di disoccupazione non spetta.

Penalizzati docenti e personale ATA

La nuova regola colpisce duramente i lavoratori della scuola con contratto a termine. Come ad esempio coloro che cessano il rapporto di lavoro durante o al termine del mese di giugno.

Molti docenti e collaboratori scolastici (ATA), durante l’anno, si dimettono da un incarico per accettarne un altro più vicino a casa o più conveniente.

Con la stretta del 2025, chi ha fatto questo tipo di scelta e si ritrova disoccupato alla fine dell’anno scolastico, rischia di non avere diritto alla NASpI.

Se tra le dimissioni e la fine del nuovo contratto non sono passate 13 settimane di contributi, l’assegno di disoccupazione non verrà erogato.

Escluse le dimissioni per giusta causa

La nuova norma non si applica in alcuni casi:

  • dimissioni per giusta causa, come mancato stipendio o mobbing;
  • dimissioni durante la maternità o paternità tutelata;
  • risoluzione consensuale avvenuta tramite conciliazione ex legge 604/1966;
  • rifiuto del trasferimento oltre 50 km o oltre 80 minuti di viaggio con mezzi pubblici.

In queste situazioni, la NASpI è comunque riconosciuta.

Quali contributi valgono

Sono considerate valide le settimane con:

  • contributi versati da lavoro subordinato;
  • maternità obbligatoria, se c’era già contribuzione attiva;
  • congedo parentale indennizzato;
  • lavoro all’estero in paesi convenzionati;
  • malattia dei figli fino a 8 anni (max 5 giorni l’anno).

Il nuovo requisito si applica solo se ci sono dimissioni nei 12 mesi prima del licenziamento. Chi rientra in questa casistica deve fare attenzione.

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