Chi non riesce a raggiungere il lavoro a causa di fenomeni meteorologici estremi può ora contare su un congedo retribuito fino a 4 giorni. La misura è ufficiale e mira a tutelare l’integrità dei lavoratori quando la mobilità è compromessa da eventi climatici avversi.
E’ stata prevista dal Parlamento spagnolo nel corso del 2024 e sarà utilizzata dai lavoratori della penisola iberica a partire da questa Estate. La Spagna ancora un volta si dimostra essere apripista dell’estensione dei nuovi diritti dei lavoratori, mentre in Italia si continua ad andare avanti con provvedimenti regionali, disallineati nei tempi e tardivi.
Nuovo articolo 37.3: cosa prevede il congedo
Il congedo per rischio climatico è disciplinato dal nuovo articolo 37.3.g dello Statuto dei lavoratori spagnolo, la Ley del Estatuto de los Trabajadores approvata per la prima volta nel 1980.
Il lavoratore può richiedere fino a 4 giorni consecutivi, ma solo se le autorità competenti vietano o sconsigliano l’accesso al luogo di lavoro.
La norma si applica quando le condizioni meteo mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori: strade interrotte, scuole chiuse, trasporti fermi, allerta rossa o arancione in corso. Gli eventi estremi non riguardano solo ondate di calore oltre la soglia, ma anche venti impetuosi, alluvioni e tempeste.
Possibili proroghe e alternative
Se dopo i 4 giorni il rischio climatico persiste, l’assenza può essere prorogata. In questo caso, però, possono subentrare altre misure:
– sospensione del contratto di lavoro
– riduzione temporanea dell’orario
Il riferimento normativo è l’articolo 47.6 dello Statuto, che disciplina i casi di forza maggiore legati al clima.
Il datore di lavoro può attivare lo smart working
Se le condizioni lo permettono, l’azienda può proporre il lavoro da remoto, purché siano garantiti gli strumenti digitali necessari. Vale quanto previsto dalla Legge 10/2021 sul lavoro a distanza.
Il telelavoro può quindi sostituire il congedo in quei casi in cui l’attività è compatibile con modalità flessibili, senza interrompere la produttività.
Allerta meteo: obbligo di informazione ai lavoratori
Le aziende devono informare i dipendenti e i loro rappresentanti in caso di misure straordinarie dovute al maltempo. È quanto stabilito dalla nuova sezione 4.e dell’articolo 64 dello Statuto dei lavoratori.
Questo obbligo è in linea con la normativa sulla prevenzione dei rischi professionali. Obiettivo: garantire sicurezza e trasparenza.