Il 3 luglio 2025, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2130 con indicazioni operative sull’accesso alla Cassa Integrazione per temperature elevate, a seguito della firma del Protocollo sicurezza emergenza caldo sottoscritto il 2 luglio tra Governo e parti sociali.
Il documento fornisce istruzioni valide per i datori di lavoro che intendono richiedere la prestazione per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute a eventi meteo estremi, tra cui le ondate di calore.
Chi può fare domanda: CIGO, FIS e Fondi bilaterali
Le nuove indicazioni si rivolgono a tutte le imprese che possono accedere:
- al Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (CIGO);
- all’Assegno di Integrazione Salariale tramite FIS;
- ai Fondi di solidarietà bilaterali.
Rientrano anche i lavoratori del settore agricolo attraverso la CISOA, purché con contratto a tempo indeterminato.
Quando scatta l’integrazione salariale per caldo
L’intervento INPS è previsto nei casi di:
- ordinanza della pubblica autorità che dispone la sospensione delle attività;
- temperature elevate (oltre i 35 °C) o temperatura percepita superiore, anche con valori inferiori.
È fondamentale specificare se la causa è “evento meteo” o “ordine di pubblica autorità“, evitando domande doppie per lo stesso periodo.
La relazione tecnica è la chiave per accedere alla prestazione
Elemento centrale della domanda è la relazione tecnica. Deve contenere:
- l’evento meteo (caldo eccessivo);
- la descrizione delle attività sospese o ridotte;
- le condizioni di lavoro reali (es. esposizione al sole, uso di DPI, assenza di ventilazione);
- gli estremi dell’ordinanza se presente (non serve allegarla).
L’INPS non richiede i bollettini meteo, che acquisisce d’ufficio.
Valido anche per il lavoro al chiuso
L’accesso alla misura è ammesso anche per le attività svolte al chiuso, se:
- non è possibile usare ventilazione o raffreddamento;
- tali sistemi non sono compatibili con le lavorazioni.
Inoltre, la misura è riconosciuta anche su disposizione del responsabile della sicurezza aziendale.
Semplificazioni per l’accesso
- Nessuna anzianità minima di 30 giorni richiesta;
- Esenzione dal contributo addizionale;
- Domanda entro l’ultimo giorno del mese successivo all’evento;
- Informativa sindacale postuma e semplificata.
Il messaggio INPS n. 2130 si applica da subito e integra il quadro operativo per gestire l’impatto delle ondate di calore sull’attività lavorativa.