Gli aspiranti docenti in GPS e GaE hanno tempo fino al 30 luglio alle ore 14 per presentare la domanda per l’assegnazione delle supplenze al 30 giugno o 31 agosto 2026.
Si possono indicare fino a 150 preferenze. Vediamo come si comporta l’algoritmo ministeriale se si sceglie solo la provincia, anziché singole scuole o distretti.
Come inserire le preferenze per le supplenze
Gli aspiranti supplenti possono inserire le preferenze scegliendo tra:
- singole scuole,
- distretti,
- comuni,
- provincia.
L’algoritmo lavora in modo lineare: analizza la prima preferenza espressa, cerca un incarico disponibile, poi passa alla seconda se la prima non è soddisfatta, e così via.
Di solito la provincia viene inserita come “paracadute”, ossia come ultima risorsa, ed è una possibilità che l’algoritmo concede quando non è possibile essere assegnato a una delle preferenze precedenti.
Qualora si indichi solo la provincia, l’algoritmo esamina tutte le scuole della provincia in base alle disponibilità nel turno di nomina al quale l’aspirante partecipa.
Come funziona l’algoritmo
L’algoritmo segue due direttrici:
- Orizzontale: controlla le prime preferenze in ordine.
- Verticale: una volta individuata la sede, dà precedenza ai contratti più lunghi (31 agosto, 30 giugno), poi agli spezzoni.
Se si indica solo la provincia, si concede all’algoritmo la massima libertà di ottimizzare le assegnazioni.
Supplenze, la scelta della provincia può convenire o penalizzare
I candidati possono selezionare la provincia per estendere le chance, ma possono finire in scuole lontane o impreviste se non aggiungono preferenze analitiche o distrettuali. Il consiglio, dunque, è quello di inserire la preferenza “Provincia” solo se veramente disposti ad accettare l’eventuale supplenza.
La rinuncia alla supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS. E in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, anche dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento.



