Dopo le notizie di interpretazioni circolate nei giorni scorsi che volevano il Decreto agosto aver escluso la possibilità per le aziende di chiedere il pagamento anticipato della Cig Covid19 al 40% per i propri dipendenti, arriva la nota di dietrofront del Ministero del Lavoro.
Il comunicato precisa che risultano ”privi di fondamento gli articoli di stampa che ipotizzano il solo ricorso alla procedura normale” (per leggere la news di TuttoLavoro24.it clicca qui).
Il comma 1 dell’art. 1 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, spiega il Ministero, dispone infatti che “i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2″.
“È di tutta evidenza quindi – si legge nella nota – che la norma, nel richiamare espressamente le modalità di domanda di cui agli artt. 22-quater e 22-quinquies (introdotti con il Decreto Rilancio), riconfermi la possibilità per le aziende di richiedere ad INPS l’anticipo del 40% del trattamento disciplinato dal comma 3 dell’articolo 22-quater del DL 18/2020″.
Dunque il sistema di anticipo Cig è fatto salvo anche con il Decreto agosto e potrà essere fruito anche per le 18 settimane aggiuntive di cassa integrazione Covid19.
Si ricorda che l’anticipo al 40% vale per i percettori della Cig, Cig in deroga e dell’Assegno ordinario erogato dal FIS (fondo Inps).