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Il Superminimo non si assorbe nel passaggio di Livello: la Cassazione fissa i paletti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11771 del 5 maggio 2025, ha fatto chiarezza su un tema molto discusso: cosa accade al superminimo quando un lavoratore ottiene un passaggio di livello?

Secondo i giudici, il superminimo non può essere assorbito nella progressione economica dovuta al riconoscimento di un superiore livello di inquadramento. L’assorbimento resta possibile solo in caso di futuri aumenti dei minimi tabellari stabiliti dal CCNL o dalla legge.

Il fatto affrontato: assorbimento in caso di passaggio di livello

Un lavoratore aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto ad un livello superiore di inquadramento.

La Corte d’Appello aveva accolto la sua domanda e stabilito che quanto percepito a titolo di superminimo non poteva essere assorbito nelle differenze retributive spettanti per il nuovo livello.

L’azienda aveva proposto ricorso in Cassazione.

L’accordo individuale non prevede l’assorbimento

La Suprema Corte ha dato ragione alla Corte di Appello che

“facendo anche riferimento a propri precedenti, ha ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di conferimento del superminimo, sostanzialmente replicanti quelle presenti nella lettera di assunzione, col limitare l’assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l’assorbimento retributivo discendente invece dall’aumento derivante da un superiore inquadramento professionale”.

Insomma nell’ordinanza viene ribadito che per accordo individuale tra le parti:

“il superminimo sarebbe assorbibile soltanto nell’eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, mentre la progressione economica dovuta al passaggio di livello non configurava ipotesi di mero aumento dei minimi ma era dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all’esercizio delle mansioni ed all’anzianità di servizio”.

Tradotto: col passaggio di livello il superminimo resta perchè l’accordo individuale ne esclude l’assorbimento.

La decisione finale

Sulla base di questo principio, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello e ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro.

Il superminimo, quindi, rimane non assorbibile nel caso di un passaggio di livello, perché si tratta di un aumento legato a nuove mansioni e all’anzianità di servizio, e non a un semplice rialzo dei minimi contrattuali.

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