I corsi obbligatori sulla sicurezza devono essere svolti durante l’orario di lavoro. Pertanto, non vanno retribuiti come lavoro straordinario. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con una recente sentenza, che ha dato ragione a una scuola che non aveva retribuito come extra il tempo impiegato da un docente per partecipare a un corso sulla sicurezza nel mese di giugno.
Vediamo nel dettaglio cosa dice la legge e cosa ha stabilito la Corte.
Cosa dice la legge sulla formazione obbligatoria
Secondo l’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, la formazione dei lavoratori (compresa quella dei docenti) in materia di salute e sicurezza sul lavoro “Deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
Quindi:
- il corso deve essere fatto durante l’orario di lavoro,
- non può essere a spese del lavoratore,
- ma, se svolto fuori dalle ore di lezione, non è detto che si debba pagare come straordinario.
È il caso di un docente che aveva richiesto che le ore impiegate nello svolgimento del corso sulla sicurezza gli fossero pagate come lavoro straordinario.
Il caso: docente chiede il pagamento delle ore come straordinario
Un insegnante aveva frequentato un corso sulla sicurezza nel mese di giugno, quando l’attività didattica era già sospesa. Poiché il corso si era svolto fuori dalle ore di insegnamento, il docente aveva chiesto che le ore venissero retribuite come straordinario.
La Corte d’Appello aveva respinto la richiesta, e la Cassazione ha confermato: la partecipazione al corso rientrava comunque nell’orario di lavoro previsto dal contratto.
Il vincolo delle 18 ore settimanali per i docenti
Il punto chiave della sentenza riguarda l’orario di lavoro dei docenti. Il Contratto Collettivo Nazionale (art. 29 CCNL) stabilisce che l’unico vincolo orario per gli insegnanti è quello delle 18 ore settimanali per le attività di insegnamento.
Durante il mese di giugno, anche se le lezioni sono sospese, i docenti non sono in ferie e restano comunque a disposizione della scuola per attività funzionali alla didattica, come collegi, scrutini o formazione.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che il corso sulla sicurezza potesse legittimamente rientrare in queste 18 ore settimanali, senza richiedere un pagamento aggiuntivo.
Fuori dall’orario di lavoro è straordinario
Al contrario, i tribunali hanno stabilito che i corsi di formazione obbligatori svolti fuori dall’orario di lavoro devono essere retribuiti come straordinario.
Ad esempio, con la sentenza n. 845/2024 pubblicata il 16 novembre 2024, il Tribunale di Modena ha dato ragione a una docente che aveva partecipato a un corso di formazione obbligatorio di 25 ore sull’inclusione scolastica degli alunni disabili fuori dall’orario di servizio, riconoscendo il diritto al pagamento delle ore come straordinario.