HomeEvidenzaServizio Mensa o Buoni Pasto Anche per Infermieri Turnisti: Sì dalla Cassazione

Servizio Mensa o Buoni Pasto Anche per Infermieri Turnisti: Sì dalla Cassazione

Nuova sentenza favorevole nei confronti del personale sanitario. La Corte di Cassazione ha infatti riconosciuto un diritto fondamentale per gli infermieri che lavorano su turni: chiunque nel settore sanitario effettui una prestazione lavorativa superiore a sei ore ha diritto a consumare un pasto, indipendentemente dal fatto che sia turnista o meno.

Quando la mensa non è accessibile – cosa possibile in molte strutture con continuità assistenziale – il lavoratore deve essere compensato con un buono pasto sostitutivo. Questo è ciò che si legge nell’ordinanza n. 25525/2025, pubblicata il 17 settembre.

Vediamo nel dettaglio.

Il caso concreto: infermieri dell’ASP di Messina senza la mensa

14 infermieri professionali turnisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina avevano fatto ricorso perché il regolamento interno aziendale riconosceva il servizio mensa solo al personale non turnista con rientro pomeridiano.

La Corte d’Appello prima e la Cassazione poi hanno dato ragione agli infermieri: con l’ordinanza 25525/2025, la Suprema Corte ha stabilito che la tutela è dovuta anche ai turnisti, se le condizioni di orario prevedono prestazioni superiori a sei ore e la pausa pranzo o un intervallo per il pasto è necessario e previsto.

Quando c’è il diritto alla mensa

In base alla sentenza della Cassazione, quindi, per poter chiedere il servizio mensa (o il buono pasto sostitutivo) è necessario che:

  1. La prestazione lavorativa superi sei ore nella giornata.
  2. Ci sia diritto alla pausa pranzo o a un intervallo per consumare il pasto previsto dalle norme o dal contratto collettivo.
  3. Il lavoratore può far valere il diritto anche se il regolamento aziendale escludeva i turnisti.

Pertanto, le aziende ospedaliere non possono limitare il diritto al pasto ai soli infermieri non turnisti.

Buono pasto sostitutivo se la mensa non è disponibile

Inoltre, qualora il servizio mensa non sia disponibile per il turno svolto – ad esempio nei casi di continuità assistenziale, di emergenza, o di turno che non coincide con gli orari della mensa – scatta il buono pasto sostitutivo.

Naturalmente, il buono pasto sostitutivo non rimpiazza il servizio mensa se questa è accessibile: è previsto solo se l’infermiere non può usarla.

La mancata erogazione del buono pasto può dar luogo a richieste di risarcimento, come già accaduto in più pronunce nel comparto sanitario.  

RIPRODUZIONE RISERVATA – I siti web che intendono riprodurre, anche parzialmente, i contenuti del presente articolo sono tenuti ai sensi della Legge sul Diritto di Autore, a citare la fonte "TuttoLavoro24.it" e a creare specifico link all'articolo. Abusi saranno segnalati a Google e Meta (Facebook) per l'immediata rimozione..
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisment -