Stando alle indicazioni del Ministero i percorsi abilitanti docenti dovrebbero concludersi entro il 19 novembre 2025 per consentire la partecipazione al concorso PNRR 3 degli aspiranti che avranno conseguito almeno 30 CFU.
In queste ultime settimane i docenti coinvolti sono alle prese con i tirocini obbligatori, che sappiamo essere due: il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto, come previsto dal DPCM 4 agosto 2023.
Ma qual è la differenza? Vediamolo insieme.
Tirocinio indiretto
Le attività di tirocinio indiretto comprendono:
· la rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i colleghi in formazione, i tutor, i docenti del percorso;
· la costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo svolto, sotto forma di portfolio professionale.
Tirocinio diretto
Le attività di tirocinio diretto comprendono:
· affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche;
· osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche;
· osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
· osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale.
Al contrario, il tirocinio diretto devono svolgerlo solo gli iscritti ai percorsi abilitanti docenti da 60 cfu.




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