Il 4 novembre, data dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, non è più una festività civile dal 1977. La legge ha infatti spostato la commemorazione alla prima domenica di novembre, rendendo il giorno stesso una normale giornata lavorativa. Tuttavia, per i lavoratori dipendenti questa “festività soppressa” continua a produrre effetti economici in busta paga.
La regola è chiara: pur lavorando regolarmente il 4 novembre, ai dipendenti spetta una retribuzione aggiuntiva, comunemente chiamata bonus 4 novembre. È un modo per compensare la perdita della festività che in passato garantiva un giorno di riposo retribuito.
Cosa prevede la normativa
La legge n. 54 del 1977 ha abolito diverse festività civili, tra cui San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e appunto il 4 novembre. Tuttavia, la retribuzione per queste giornate non è andata perduta. I contratti collettivi prevedono infatti che i lavoratori abbiano diritto a una quota aggiuntiva di paga o a un permesso retribuito sostitutivo.
In generale, per chi percepisce uno stipendio mensile fisso, il bonus è pari a 1/26 della retribuzione mensile, salvo diverse disposizioni contrattuali. Nei settori con paga oraria, può essere riconosciuta una giornata di permesso retribuito o un’indennità equivalente.
Come si applica il bonus in busta paga
Ogni CCNL stabilisce le proprie regole. Nel contratto metalmeccanici industria o terziario commercio, ad esempio, la festività del 4 novembre rientra tra quelle “soppresse” e dà diritto a una giornata di retribuzione aggiuntiva o a un riposo compensativo. Lo stesso principio vale nel turismo e nell’edilizia.
Il bonus 4 novembre compare in busta paga sotto la voce “festività soppresse” o “permessi ex festività”. In pratica, pur lavorando, il dipendente guadagna come se avesse un giorno festivo in più.




