HomeEvidenzaMaxi Sanzioni per le Estetiste Abusive

Maxi Sanzioni per le Estetiste Abusive


Il ddl Ancorotti riscrive in profondità le regole del settore estetico, affrontando tre ambiti che per anni hanno alimentato zone grigie, concorrenza sleale e rischi per la salute degli utenti: l’attività a domicilio, l’affitto di cabina e il divieto dell’attività ambulante. Il provvedimento definisce per la prima volta requisiti igienico-sanitari minimi per chi opera presso il domicilio proprio o del cliente, regolamenta in modo chiaro l’affitto delle cabine dopo anni di incertezze normative e stabilisce un divieto netto all’attività itinerante per motivi di sicurezza.

Su questo impianto si innesta il nuovo sistema sanzionatorio, uno dei pilastri del disegno di legge, che punta a colpire con decisione tutte le forme di abusivismo, incluse quelle relative ai nuovi profili: onicotecnici, truccatori e tecnici dei trattamenti per ciglia e sopracciglie.

Le nuove multe da 5.000 a 50.000 euro

Il ddl aggiorna l’articolo 12 della legge 1/1990 con sanzioni amministrative molto più incisive. Chi esercita l’attività senza requisiti professionali o senza aver presentato la SCIA rischia ora una multa da 5.000 a 50.000 euro.
La misura serve a contrastare un fenomeno sempre più diffuso, in particolare nelle prestazioni a domicilio o in cabine affittate senza controllo, e a ristabilire condizioni di concorrenza leale per le attività regolari. L’impianto è graduato e proporzionato, con l’obiettivo di colpire soprattutto le irregolarità sostanziali e non quelle di chi, pur in regola, omette alcuni adempimenti.

Sospensione dell’attività fino a due anni

Accanto alle sanzioni pecuniarie arriva una misura molto pesante: la sospensione dell’attività da uno a due anni nei casi di esercizio senza requisiti.
Si tratta di un intervento che risponde alle richieste delle associazioni artigiane come Confartigianato, CNA, Casartigiani, e si inserisce negli orientamenti della Cassazione, che consente sanzioni accessorie quando previste in modo puntuale e proporzionate (sentenza n. 11689/2001). L’obiettivo è scoraggiare con forza chi opera in modo totalmente abusivo, anche nei casi in cui utilizza cabine affittate come schermo per rapporti di lavoro irregolari.

Confisca di attrezzature e locali

Una delle novità più dure riguarda la confisca obbligatoria delle attrezzature e, quando ricorrono i presupposti, dei locali utilizzati per l’attività illegale.
Il richiamo all’articolo 20 della legge 689/1981 rende possibile la confisca anche senza una condanna penale formale, a condizione che i beni siano stati impiegati per commettere l’illecito. Questa misura impedisce la prosecuzione dell’attività e rimuove il vantaggio economico dell’abusivismo.

Rinvio alle sanzioni penali

Il ddl chiude il pacchetto prevedendo l’applicazione delle sanzioni penali ordinarie nei casi più gravi: falsità documentale, lesioni, somministrazione di sostanze vietate o esercizio abusivo di professioni sanitarie (articolo 348 del codice penale).
In questo modo viene garantito un coordinamento efficace tra illecito amministrativo e responsabilità penale, soprattutto nelle situazioni in cui l’abusivismo mette a rischio la salute dell’utente.

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