HomeCronaca sindacaleSciopero Scuola e Statali: Stop a Ordini e Richieste di Dirigenti. Possibile...

Sciopero Scuola e Statali: Stop a Ordini e Richieste di Dirigenti. Possibile Scegliere All’Ultimo Minuto

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29740 dell’11 novembre 2025, ribadisce un principio fondamentale per tutto il pubblico impiego, scuola compresa: il diritto di sciopero deve poter essere esercitato liberamente fino all’ultimo minuto utile.

Nessun dirigente scolastico, né responsabile della Pubblica Amministrazione, può imporre ai dipendenti procedure o adempimenti preliminari che li costringano a decidere in anticipo se scioperare o lavorare. O in qualche modo spingano alla non adesione.

L’origine del caso e il principio affermato dalla Cassazione

Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava esattori autostradali, ma la Corte lo eleva a principio generale, applicabile ovunque vi siano lavoratori subordinati. Nel caso specifico, l’azienda imponeva ai dipendenti una serie di attività obbligatorie da svolgere prima dell’inizio dello sciopero, con durata tra i 15 e i 60 minuti.

Secondo i giudici, questo meccanismo impediva la libertà di scelta in tempo reale, perché il lavoratore poteva scioperare solo se aveva già completato tutte le procedure.

La Suprema Corte chiarisce che il datore di lavoro può adottare misure per ridurre gli effetti economici dello sciopero, ma non può comprimere la libertà di adesione. Se le procedure imposte anticipano di fatto la scelta, la condotta è antisindacale.

Scuola e PA: cosa NON possono fare i dirigenti

Traslando il principio al settore scolastico e al pubblico impiego, significa che:

non possono essere imposti obblighi di servizio, riunioni, consegne, compilazioni o preparazioni nelle ore precedenti allo sciopero, se tali attività costringono il lavoratore a scegliere in anticipo;

non possono essere richieste dichiarazioni preventive sull’adesione o meno allo sciopero;

non può essere chiesta la comunicazione anticipata dell’assenza, poiché ciò svuoterebbe la libertà protetta dall’art. 40 della Costituzione.

I sindacati della scuola ricordano da anni che ogni tentativo di ottenere la “pre-adesione” è illegittimo, e la Cassazione ora lo conferma in modo netto.

Il contesto politico: l’emendamento poi ritirato

La pronuncia arriva in un momento caldo. Pochi giorni fa, Fratelli d’Italia aveva presentato un emendamento alla manovra per imporre ai lavoratori la comunicazione obbligatoria una settimana prima dello sciopero.

Una proposta che ha provocato una sollevazione dei sindacati dei trasporti – Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti – che l’hanno definita “una misura che puzza di incostituzionalità”.

La pressione sindacale ha portato al ritiro dell’emendamento

L’ordinanza conferma che il diritto di sciopero non può essere svuotato da adempimenti, pressioni o richieste anticipate. E’ un segnale per tutto il mondo del lavoro.

Nel mondo della scuola e della PA, ciò significa che la libertà di aderire allo sciopero deve rimanere piena, immediata e non condizionata da ordini o richieste dei dirigenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA – I siti web che intendono riprodurre, anche parzialmente, i contenuti del presente articolo sono tenuti ai sensi della Legge sul Diritto di Autore, a citare la fonte "TuttoLavoro24.it" e a creare specifico link all'articolo. Abusi saranno segnalati a Google e Meta (Facebook) per l'immediata rimozione..
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisment -