Le cure termali rappresentano un importante strumento terapeutico, ma per i dipendenti della pubblica amministrazione (scuola inclusa) la loro fruizione è regolata da norme precise. Negli ultimi anni, infatti, il quadro normativo è cambiato in modo significativo, incidendo su assenze, trattamento economico e certificazioni richieste. Vediamo cosa prevede oggi la disciplina vigente.
Cure termali e assenza per malattia nel pubblico impiego
I dipendenti pubblici possono sottoporsi a cure termali imputando l’assenza a malattia, purché questa sia regolarmente certificata. In tali casi, si applicano integralmente le regole previste per la malattia nel pubblico impiego, comprese:
- le trattenute economiche nei primi 10 giorni di assenza;
- l’inclusione dei giorni di cura nel periodo di comporto.
Non esistono quindi regimi di favore automatici rispetto alla normale assenza per malattia.
Abrogazione dei congedi straordinari per cure termali
Sono state abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentivano ai dipendenti pubblici di usufruire di:
- congedo straordinario;
- aspettativa per infermità;
al fine di effettuare cure termali, elioterapiche, climatiche o psammoterapiche.
L’unica eccezione
Rimane valida esclusivamente la tutela prevista per:
- mutilati e invalidi di guerra;
- invalidi per causa di servizio,
come stabilito dall’art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957.
Visita fiscale: perché non è prevista
Durante il periodo di assenza per cure termali non viene disposta la visita fiscale. La ragione è pratica oltre che normativa:
l’obbligo di reperibilità per sette ore giornaliere risulterebbe incompatibile con lo svolgimento delle terapie termali.
In compenso, la normativa prevede rigorosi controlli alternativi.
Controlli degli stabilimenti e attestazione di presenza
Il Decreto Ministeriale 12 agosto 1992 impone agli stabilimenti termali convenzionati precisi obblighi di controllo. In particolare:
- viene effettuata la rilevazione nominativa delle presenze;
- possono essere utilizzati sistemi manuali, meccanici o elettronici;
- al termine del ciclo di cure, lo stabilimento rilascia un’attestazione ufficiale che certifica l’effettiva sottoposizione alle terapie.
Questo documento può essere richiesto dall’amministrazione di appartenenza.
Ferie o malattia? Quando serve la certificazione specialistica
In linea generale, le cure termali possono essere effettuate:
- durante il periodo di ferie o nel tempo libero, oppure
- in assenza per malattia, se ricorrono i presupposti clinici.
Tuttavia, quando le cure hanno finalità riabilitative o terapeutiche legate a specifici stati patologici, è necessaria una certificazione medica qualificata.
Il medico della ASL deve attestare che:
- il trattamento è necessario e tempestivo;
- il differimento delle cure potrebbe compromettere il risultato terapeutico.
L’orientamento della Cassazione
La Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 14957 del 27 novembre 2001) ha chiarito che:
- non è sufficiente una generica dicitura come “indilazionabile”;
- occorre una motivazione clinica puntuale sull’effettiva impossibilità di rinviare le cure rispetto alle esigenze terapeutiche.




