Nell’ambito delle supplenze docenti, il conteggio dei giorni di servizio è determinante sia per la validità dell’anno scolastico sia per l’attribuzione del punteggio nelle graduatorie.
In particolare, uno dei dubbi più frequenti riguarda la distinzione tra 166 e 180 giorni di servizio: due soglie diverse, spesso confuse, ma che hanno effetti differenti sul piano giuridico e sul punteggio.
180 giorni di servizio: quando l’anno è valido
Il raggiungimento dei 180 giorni di servizio, anche non continuativi, rappresenta il requisito principale per il riconoscimento della validità dell’anno scolastico. In alternativa, l’anno è considerato valido anche in presenza di un servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche, comprese le operazioni di scrutinio ed esame.
Il servizio valido ai fini dei 180 giorni comprende non solo i giorni di effettiva lezione, ma anche:
- domeniche e festività;
- periodi di sospensione delle attività didattiche (come vacanze natalizie e pasquali);
- giorni di assenza retribuita previsti dal contratto.
166 giorni: quando si raggiungono i 12 punti
Diverso è il caso dei 166 giorni di servizio, che rappresentano la soglia minima per ottenere il punteggio massimo di 12 punti nelle GPS.
Questa soglia deriva dal calcolo dei giorni di effettivo servizio, escludendo alcune giornate che invece vengono conteggiate ai fini dei 180 giorni. Raggiunti i 166 giorni, il docente matura comunque l’intero punteggio annuale, anche se non arriva ai 180 giorni utili per la validità giuridica dell’anno.
Validità dell’anno e punteggio: due concetti distinti
È fondamentale tenere separati i due piani:
- i 180 giorni servono a stabilire se l’anno scolastico è valido giuridicamente (ad esempio per concorsi, ricostruzione di carriera o percorsi abilitanti);
- i 166 giorni sono sufficienti per ottenere i 12 punti in graduatoria.
Un docente può quindi maturare il punteggio pieno senza che l’anno sia riconosciuto come valido sotto il profilo giuridico.
Quali servizi vengono conteggiati
Nel conteggio dei giorni di servizio rientrano:
- supplenze su posto comune o sostegno;
- contratti al 31 agosto o 30 giugno;
- supplenze temporanee, se cumulative.




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