Con l’ordinanza n. 5469 dell’11 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema molto delicato per i lavoratori: le assenze per malattia e i limiti al licenziamento. La decisione chiarisce un principio importante, destinato ad avere effetti concreti anche nei contesti produttivi più complessi, dove l’organizzazione dei turni è centrale.
Il caso: assenze elevate e difficoltà nei turni
La vicenda riguarda un lavoratore dipendente della società Medcenter Container Terminal Spa, attiva nel settore logistico-portuale. Il lavoratore risultava assente per circa il 65% dei turni notturni assegnati.
Secondo l’azienda, questa presenza discontinua creava problemi organizzativi rilevanti. In particolare, era necessario sostituire frequentemente il lavoratore, con costi aggiuntivi legati anche al pagamento dell’indennità per il cambio turno.
Sulla base di questi elementi, il datore di lavoro aveva ritenuto legittimo procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenendo la prestazione non più utile.
La decisione della Cassazione: prima viene il comporto
La Corte di Cassazione ha però respinto questa impostazione. I giudici hanno richiamato l’art. 2110 del codice civile, che disciplina le assenze per malattia e stabilisce il diritto del lavoratore alla conservazione del posto per un determinato periodo, il cosiddetto periodo di comporto.
Secondo la Corte, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per assenze dovute a malattia finché questo periodo non è stato superato. Anche se le assenze sono frequenti e incidono sull’organizzazione aziendale, si tratta di effetti che rientrano nel normale rischio d’impresa.
Malattia e scarso rendimento: nessuna colpa del lavoratore
Un passaggio centrale riguarda la cosiddetta “eccessiva morbilità”. La Cassazione chiarisce che le assenze per malattia non sono imputabili al lavoratore, perché prive di volontarietà.
Proprio per questo motivo, non possono essere considerate una violazione degli obblighi contrattuali né possono giustificare un licenziamento per scarso rendimento. Quest’ultimo richiede infatti un inadempimento grave e colpevole, che non può essere individuato in una malattia effettiva e certificata.
La pronuncia rafforza quindi un principio chiave: entro i limiti del comporto, la malattia non può diventare motivo di perdita del lavoro, anche in presenza di assenze molto elevate.




