L’INPS ha emanato la circolare n. 102 datata 11 settembre. La circolare puntualizza e ribadisce i requisiti previsti dal Decreto agosto indicati qui.
Inoltre ricorda ai cittadini la scadenza della nuova domanda del Reddito di emergenza, la terza rata prevista dal Decreto Agosto, al 15 ottobre (ultimo giorno utile).
Con la circolare l’INPS ha chiarito anche con quali benefici è incompatibile. L’incompatibilità riguarda le indennità erogate ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
- lavoratori settore agricolo;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori dello sport.