Essere assenti durante una visita fiscale non significa automaticamente aver commesso un illecito disciplinare tale da giustificare il licenziamento. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, confermando la reintegrazione di un lavoratore licenziato dopo tre controlli domiciliari INPS conclusi con esito negativo.
Tre visite fiscali non bastano da sole
Il caso riguarda un dipendente accusato dal datore di lavoro di essersi reso irreperibile durante tre visite fiscali effettuate tra settembre e ottobre 2023. I verbali del medico fiscale riportavano le diciture “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo” oppure “non ha risposto nessuno all’indirizzo”.
Sulla base di questi accertamenti l’azienda aveva disposto il licenziamento per giusta causa. Il lavoratore ha però impugnato il provvedimento, ottenendo ragione sia dal Tribunale di Venezia sia dalla Corte d’Appello, decisioni poi confermate definitivamente dalla Cassazione.
Il verbale del medico fiscale può essere ambiguo
Secondo la Suprema Corte, le formule utilizzate nei verbali non dimostrano automaticamente che il lavoratore fosse assente dal domicilio. Le espressioni riportate possono infatti indicare anche che il medico fiscale abbia avuto difficoltà a individuare correttamente l’abitazione.
Nel caso concreto, i giudici hanno valorizzato alcuni elementi significativi. In particolare, in un verbale era stata annotata l’“impossibilità a lasciare l’invito”, circostanza incompatibile con una semplice assenza del lavoratore, poiché normalmente l’avviso viene depositato nella cassetta postale. Inoltre, altre visite effettuate a pochi giorni di distanza erano invece andate regolarmente a buon fine, dimostrando che il domicilio era facilmente reperibile.
Il datore deve dimostrare la giusta causa
La Cassazione ha inoltre chiarito che il verbale del medico fiscale, pur essendo un atto pubblico, non fa piena prova delle valutazioni o delle conclusioni del verbalizzante. Fa fede soltanto sui fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale.
Di conseguenza, nel procedimento disciplinare resta il datore di lavoro a dover provare la giusta causa del licenziamento, come previsto dall’articolo 5 della legge n. 604/1966. Non è invece il lavoratore a dover dimostrare di essere stato presente in casa.
Anche la visita fisioterapica non giustifica il licenziamento
La sentenza affronta anche un episodio in cui il dipendente si era assentato per una seduta di fisioterapia senza comunicarlo preventivamente all’azienda. La Cassazione ha precisato che si tratta di una violazione disciplinare, ma il CCNL chimici-farmaceutici prevede per tale comportamento esclusivamente sanzioni conservative e non il licenziamento.
Per questo motivo, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità del recesso e la reintegrazione del lavoratore, ribadendo che il licenziamento può essere disposto solo quando la prova della condotta contestata sia piena e la sanzione rispetti quanto previsto dal contratto collettivo.




