Una novità contenuta nell’ordinanza ministeriale sulle GPS 2026-2028 sta creando preoccupazione tra docenti e aspiranti supplenti. Nei gruppi Facebook e nelle chat WhatsApp circolano infatti messaggi secondo cui chi non presenta la domanda delle 150 preferenze rischierebbe automaticamente la cancellazione dalle graduatorie.
In realtà, il mancato invio dell’istanza annuale per le supplenze non comporta, da solo, alcun depennamento. La misura riguarda soltanto una particolare categoria di aspiranti e richiede la presenza contemporanea di due condizioni.
Le 150 preferenze non sono obbligatorie
L’istanza delle 150 preferenze viene aperta ogni anno e consente agli aspiranti inseriti nelle GAE e nelle GPS di partecipare alla procedura informatizzata per l’attribuzione delle supplenze annuali fino al 31 agosto e delle supplenze fino al 30 giugno.
La domanda, però, non è obbligatoria. Deve presentarla soltanto chi intende concorrere concretamente per una nomina nel successivo anno scolastico.
Chi decide di non compilare le 150 preferenze rimane regolarmente inserito in graduatoria, ma non viene preso in considerazione dall’algoritmo per l’assegnazione degli incarichi in quella specifica procedura.
Inoltre, le preferenze non restano vincolate da un anno all’altro. Ogni aspirante può modificare completamente scuole, comuni, distretti e tipologie di posto, adattando la domanda alle proprie esigenze personali e professionali.
Quando può scattare il depennamento dalle GPS
Il rischio di cancellazione riguarda gli aspiranti già presenti nelle graduatorie del biennio 2024-2026 che risultano completamente inattivi rispetto alle nuove procedure.
Il depennamento può scattare soltanto quando si verificano insieme queste due condizioni:
l’aspirante non ha presentato la domanda di aggiornamento o nuovo inserimento nelle GPS 2026-2028, scaduta il 16 marzo, e non presenta nemmeno l’istanza annuale delle 150 preferenze. La contemporanea assenza dalle due procedure viene interpretata come una manifestazione di completo disinteresse nei confronti delle graduatorie.
Al contrario, quando l’aspirante ha partecipato almeno a una delle due procedure, la permanenza in graduatoria non dovrebbe essere messa in discussione.
Attenzione alle preferenze realmente accettabili
La domanda delle 150 preferenze va compilata soltanto indicando sedi e incarichi che si è realmente disposti ad accettare. Le sanzioni previste in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono della supplenza risultano più severe.
Conviene quindi evitare compilazioni eccessivamente ampie o poco realistiche. Inserire una scuola o un comune significa dichiararsi disponibili ad accettare l’eventuale nomina. Una scelta consapevole riduce il rischio di rinunce e conseguenze negative nelle successive procedure di assegnazione.




