Una malattia può costringere colf e badanti a restare lontani dal lavoro anche per molto tempo. Il CCNL Lavoro Domestico 2025-2028 stabilisce specifiche garanzie per la conservazione del posto e riconosce una tutela più ampia nei casi più delicati. In presenza di una patologia oncologica documentata, il periodo di comporto aumenta del 50% e può arrivare fino a 270 giorni.
Il contratto disciplina inoltre il trattamento economico previsto durante le assenze per malattia in generale, stabilendo quanto spetta al lavoratore e per quanti giorni. Si tratta di due aspetti distinti che è importante conoscere.
Malattia, cosa prevede il CCNL per colf e badanti
Il CCNL Lavoro Domestico 2025-2028, sottoscritto da FIDALDO e DOMINA insieme alle organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e FEDERCOLF, disciplina le assenze per malattia di colf, badanti e degli altri lavoratori domestici.
In caso di malattia, il lavoratore ha diritto a conservare il posto per un determinato periodo, la cui durata cambia in base all’anzianità maturata presso lo stesso datore di lavoro.
Il CCNL riconosce poi una tutela più ampia in presenza di malattia oncologica, aumentando del 50% i normali periodi di conservazione del posto.
Da 10 a 180 giorni: quanto dura normalmente la conservazione del posto
Per tutte le malattie, il CCNL collega innanzitutto la durata della conservazione del posto all’anzianità di servizio.
Il lavoratore conserva il posto per:
- 10 giorni di calendario se ha un’anzianità fino a 6 mesi;
- 45 giorni di calendario se ha un’anzianità superiore a 6 mesi e fino a 2 anni;
- 180 giorni di calendario se ha un’anzianità superiore a 2 anni.
Questi sono i periodi ordinari di conservazione del posto in caso di malattia.
Il contratto prevede poi un’estensione specifica quando il lavoratore affronta una patologia oncologica.
Con una malattia oncologica la tutela aumenta del 50%
In presenza di una malattia oncologica documentata dalla competente ASL, i normali periodi di conservazione del posto aumentano del 50%.
La tutela può quindi passare:
- da 10 a 15 giorni;
- da 45 a 67,5 giorni;
- da 180 a 270 giorni.
Il limite massimo dei 270 giorni riguarda dunque chi ha oltre 2 anni di anzianità e rientra nella specifica tutela prevista dal CCNL per la malattia oncologica.
Non tutte le assenze per malattia consentono quindi di raggiungere 270 giorni. La maggiorazione del 50% riguarda specificamente le patologie oncologiche documentate, mentre negli altri casi restano i normali periodi di comporto.
Malattia, quanto viene pagato a colf e badanti
Oltre alla conservazione del posto, il CCNL disciplina anche quanto spetta economicamente durante la malattia.
Queste regole riguardano la malattia in generale e non soltanto le patologie oncologiche.
Entro i limiti stabiliti dal contratto, il datore di lavoro corrisponde:
- il 50% della retribuzione globale di fatto fino al terzo giorno consecutivo di malattia;
- il 100% della retribuzione globale di fatto dal quarto giorno in poi.
Il numero massimo di giorni coperti dal trattamento economico cambia in base all’anzianità maturata presso il datore di lavoro.
Il CCNL riconosce:
- 8 giorni per chi ha un’anzianità fino a 6 mesi;
- 10 giorni per chi ha un’anzianità superiore a 6 mesi e fino a 2 anni;
- 15 giorni per chi ha un’anzianità superiore a 2 anni.
Questi limiti economici valgono per la disciplina della malattia prevista dal CCNL e non rappresentano una regola riservata alle sole malattie oncologiche.
Conservazione del posto e malattia pagata non coincidono
La distinzione diventa quindi fondamentale.
Da una parte c’è il periodo di conservazione del posto, che normalmente arriva fino a 10, 45 o 180 giorni e che, nel caso delle patologie oncologiche previste dal CCNL, aumenta del 50%.
Dall’altra c’è il trattamento economico della malattia, che segue i limiti di 8, 10 o 15 giorni in funzione dell’anzianità.
Questo significa che il lavoratore può continuare a conservare il posto anche dopo aver esaurito i giorni coperti dalla retribuzione prevista per la malattia.
Nel caso di un lavoratore con oltre 2 anni di anzianità e una patologia oncologica documentata, la differenza risulta particolarmente evidente: il posto può essere conservato fino a 270 giorni, mentre il trattamento economico della malattia segue le regole e i limiti previsti dal CCNL.
Più tutela per chi affronta cure lunghe
Il CCNL Lavoro Domestico tutela quindi la malattia su due piani diversi: protegge il posto di lavoro e disciplina il trattamento economico dell’assenza.
Per le patologie oncologiche aggiunge una protezione specifica sul primo fronte, aumentando del 50% il periodo di conservazione del posto.
Per colf, badanti e assistenti familiari conoscere questa differenza diventa essenziale: 270 giorni rappresentano il limite massimo di conservazione del posto in una situazione specifica e non 270 giorni di malattia retribuita.




