Una sentenza dichiara illegittimo il licenziamento e ordina la reintegrazione, ma nel frattempo il lavoratore ha già ricevuto la NASpI. A quel punto può sorgere una domanda tutt’altro che secondaria: la disoccupazione percepita deve essere restituita?
La risposta non è semplicemente sì o no. La Corte di cassazione, con una nuova sentenza, ha chiarito cosa succede alla NASpI quando il rapporto di lavoro dovrebbe essere ripristinato e soprattutto quale peso ha la scelta del lavoratore di accettare o meno la reintegrazione.
Una distinzione che può fare la differenza anche sulle somme già percepite e che ora la Cassazione mette nero su bianco.
Se il licenziamento è illegittimo, la NASpI non finisce subito
Il punto di partenza è semplice. Un lavoratore viene licenziato e presenta domanda per la NASpI. Successivamente un giudice stabilisce che il licenziamento era illegittimo e ordina all’azienda di reintegrarlo.
Secondo la Cassazione, la NASpI non deve essere necessariamente restituita solo perché è arrivata la sentenza che ordina la reintegrazione. Per perdere il diritto alla prestazione deve infatti esserci un effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
In altre parole, non basta che il giudice dica: “devi tornare al lavoro”. Bisogna guardare a ciò che accade concretamente dopo la sentenza. Pertanto, se il rapporto non viene realmente ripristinato, il lavoratore può continuare a trovarsi nella condizione di disoccupazione che dà diritto alla NASpI.
È un principio già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2025 e ora nuovamente richiamato dalla Sezione lavoro.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguarda due lavoratori licenziati nel 2016 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. I lavoratori avevano contestato il licenziamento e il Tribunale di Milano aveva dato loro ragione, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e riconoscendo anche l’indennità prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Nel frattempo, però, i due lavoratori avevano percepito la NASpI. L’INPS aveva successivamente chiesto la restituzione della NASpI ricevuta per un determinato periodo e aveva interrotto il pagamento della prestazione, ritenendo che non esistesse più una situazione di disoccupazione involontaria.
La questione è quindi arrivata davanti ai giudici. Ed è qui che arriva il passaggio più importante della sentenza.
La scelta che fa perdere il diritto alla NASpI
Il lavoratore che viene reintegrato può, in determinate condizioni, scegliere di non tornare al proprio posto e chiedere invece l’indennità sostitutiva della reintegrazione prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Si tratta di una scelta molto diversa dal semplice fatto di non essere ancora tornati al lavoro.
Secondo la Cassazione, quando il lavoratore esercita questa opzione, è proprio la sua volontà a determinare la cessazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la situazione non può più essere considerata una disoccupazione involontaria.
Ed è questo il punto decisivo: da quel momento il lavoratore non può continuare a percepire la NASpI per il solo fatto di essere rimasto senza lavoro. La Corte distingue quindi due momenti.
- prima della scelta, se il rapporto non è stato effettivamente ripristinato, la NASpI può continuare a spettare;
- dopo la scelta dell’indennità sostitutiva, invece, viene meno il requisito della disoccupazione involontaria.
Cosa significa in concreto per chi prende la NASpI
La sentenza è importante soprattutto perché evita di confondere due situazioni diverse.
La prima: il giudice ordina la reintegrazione, ma il rapporto di lavoro non è ancora effettivamente ripristinato. In questo caso la NASpI non viene meno automaticamente per il solo fatto che esiste una sentenza di reintegra.
La seconda: il lavoratore decide di rinunciare alla reintegrazione e sceglie l’indennità sostitutiva prevista dall’articolo 18. In questo caso è la sua stessa scelta a determinare la fine del rapporto e quindi viene meno la condizione di disoccupazione involontaria necessaria per la NASpI.
Per un lavoratore, quindi, la data e il momento in cui viene esercitata l’opzione diventano fondamentali.
Non significa che chi riceve la NASpI dopo una sentenza di reintegrazione possa conservarla sempre e comunque. Significa che bisogna verificare concretamente se il rapporto è stato davvero ripristinato e se il lavoratore ha compiuto una scelta che ha determinato la cessazione del rapporto.
La decisione della Cassazione
Nel caso esaminato, la Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori nei limiti indicati nella motivazione. La sentenza precedente è stata quindi cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Torino, che dovrà riesaminare la questione tenendo conto dei principi indicati dalla Cassazione.
Il messaggio che arriva dalla sentenza n. 24981/2026 è però chiaro: la sola sentenza che ordina la reintegrazione non fa sparire automaticamente la NASpI. Il diritto alla prestazione può infatti continuare fino a quando il rapporto di lavoro non viene effettivamente ripristinato.
A meno che non sia il lavoratore a scegliere l’indennità sostitutiva della reintegrazione. In quel momento la situazione cambia, perché la fine del rapporto deriva da una sua precisa decisione e non più da una disoccupazione involontaria.




