Assegno Unico per gli Stranieri, Nuova Regola: Spetta in Base ai Mesi Lavorati in Italia

Hai lavorato in Italia, hai figli a carico e vivi in un altro Paese dell’Unione europea? Una novità dell’INPS può cambiare il modo in cui viene riconosciuto l’Assegno Unico. La nuova regola riguarda proprio chi lavora nel nostro Paese senza avere la residenza in Italia e introduce un criterio molto importante da conoscere.

Vediamo meglio.

Assegno unico, a chi interessa la nuova regola

La novità riguarda i lavoratori cittadini di un altro Paese dell’Unione europea che non sono residenti in Italia, ma che svolgono un’attività lavorativa nel nostro Paese. In presenza dei requisiti previsti, questi hanno diritto all’Assegno Unico per i figli a carico.

Il punto centrale è quindi la situazione del lavoratore: da una parte c’è la cittadinanza di un altro Stato UE, dall’altra il fatto di non essere residente in Italia, pur lavorando nel nostro Paese.

Per queste persone l’INPS ha chiarito come deve essere determinato il periodo per il quale spetta la prestazione. La regola è contenuta nella circolare n. 81 del 24 luglio 2026, che recepisce le modifiche introdotte dalla nuova normativa sull’Assegno unico.

L’Assegno Unico segue il periodo lavorato in Italia

La novità più importante è semplice da capire: per il lavoratore non residente in Italia, INPS riconosce l’Assegno Unico in relazione alla durata dell’attività lavorativa svolta nel nostro Paese.

Quindi, il beneficio non spetta automaticamente per tutto l’anno. Se una persona vive in un altro Stato dell’Unione europea e lavora in Italia soltanto per una parte dell’anno, il diritto all’Assegno Unico riguarda il periodo in cui sta effettivamente lavorando in Italia e risulta iscritta a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana.

È questo il cambiamento da tenere presente: il periodo dell’Assegno Unico viene collegato al periodo di lavoro svolto in Italia.

Un esempio per capire cosa cambia

Facciamo un esempio molto semplice.

Un cittadino rumeno vive in Romania, quindi non è residente in Italia, ma viene in Italia per lavorare per alcuni mesi. Durante questo periodo svolge un’attività lavorativa in Italia ed è iscritto alla gestione previdenziale obbligatoria prevista dalla legislazione italiana. Se possiede anche gli altri requisiti necessari per l’Assegno Unico, la prestazione spetta per il periodo in cui è presente il requisito dell’attività lavorativa in Italia.

Se, invece, il lavoro in Italia termina, viene meno anche il periodo al quale è collegato il diritto alla prestazione secondo la nuova disciplina prevista per i lavoratori non residenti.

La logica, quindi, è quella di collegare l’Assegno Unico al tempo effettivo di lavoro in Italia, e non di considerare automaticamente tutti i dodici mesi dell’anno.

Cosa devono sapere i lavoratori stranieri non residenti

Per chi si trova in questa situazione è importante ricordare che la nuova regola non significa che tutti i lavoratori stranieri che vivono all’estero abbiano automaticamente diritto all’Assegno Unico. Devono comunque essere presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. Ossia:

  • avere un figlio a carico minorenne o fino a 21 anni (se sussistono le condizioni);
  • avere un figlio a carico disabile;
  • avere un contratto di lavoro subordinato o svolgere un’attività autonoma che comporti l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, a condizione di essere in regola con i contributi;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Per i lavoratori non residenti in Italia, l’INPS considera quindi il periodo nel quale viene effettivamente svolta l’attività lavorativa nel territorio italiano, con la conseguente iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana.

C’è quindi una differenza importante rispetto a chi è residente in Italia. Per il residente, l’Assegno Unico resta legato al periodo di permanenza del requisito della residenza, anche se la persona non si trova fisicamente in Italia per tutti i giorni dell’anno. Per il lavoratore cittadino di un altro Paese UE che non risiede in Italia, invece, la nuova disciplina stabilisce che il riconoscimento e il pagamento dell’Assegno Unico siano commisurati alla durata effettiva del lavoro svolto nel nostro Paese.

La regola, in sostanza, è questa: se vivi in un altro Paese UE ma lavori in Italia, per l’Assegno unico conta il periodo in cui lavori effettivamente in Italia.

Domanda e pagamento dell’Assegno Unico: cosa cambia

I lavoratori non residenti in Italia, devono presentare la domanda dell’Assegno Unico facendo riferimento al periodo durante il quale hanno lavorato in Italia.

L’INPS precisa inoltre che, per questi lavoratori, la domanda deve essere rinnovata ogni anno a partire dal 1° marzo.

La novità introdotta nel 2026 porta quindi maggiore chiarezza su un punto concreto: il lavoratore di un altro Paese UE che vive all’estero ma lavora in Italia non deve considerare l’Assegno Unico come una prestazione automaticamente riconosciuta per l’intero anno.

Il diritto segue infatti il periodo nel quale è presente il requisito del lavoro in Italia. Quando l’attività lavorativa nel territorio italiano termina, termina anche il periodo al quale è collegato il diritto alla prestazione, secondo quanto previsto dalla nuova disciplina.