Colf in Due Case della Stessa Famiglia: Serve un Secondo Contratto?

Colf

Una colf lavora nella casa di una persona e anche nell’abitazione di suo figlio, che vive altrove. Basta un solo contratto?

In linea generale, no. La parentela non crea automaticamente un unico rapporto di lavoro. Se la collaboratrice presta servizio per due nuclei familiari distinti, ogni famiglia deve assumerla e versare i contributi per le proprie ore.

Un solo contratto può bastare quando la colf lavora per lo stesso datore e lo stesso nucleo familiare, nei limiti previsti dalla lettera di assunzione.

Cosa stabilisce il CCNL Lavoro domestico

Il CCNL di riferimento, è quello sottoscritto da FIDALDO e DOMINA con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf,.

L’articolo 6 del CCNL richiede che la lettera di assunzione indichi il luogo nel quale la colf svolge l’attività e gli eventuali spostamenti temporanei della famiglia.

Quando può bastare un solo contratto

La famiglia può mantenere un solo contratto quando la collaboratrice lavora sempre per lo stesso datore e lo stesso nucleo familiare.

Per esempio, la colf può seguire la famiglia nella casa delle vacanze se la lettera di assunzione prevede gli spostamenti temporanei. Se il contratto non contiene questa clausola, datore e lavoratrice devono concordare il cambiamento.

Un unico rapporto può coprire anche più appartamenti nello stesso stabile quando li utilizzano persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

La famiglia deve comunque descrivere con chiarezza il luogo di lavoro. Se aggiunge stabilmente una nuova sede, deve concordare la modifica con la colf e dovrebbe formalizzarla per iscritto.

Quando servono due contratti

Se la colf lavora presso due famiglie che vivono separatamente, ogni datore deve aprire una propria posizione INPS.

Questa regola vale, per esempio, quando la collaboratrice lavora:

  • nella casa della madre e in quella del figlio non convivente;
  • nelle abitazioni di due fratelli;
  • presso genitori e figli che formano nuclei autonomi;
  • in appartamenti abitati da famiglie differenti.

La sezione FAQ di Nuova Collaborazione chiarisce che ogni rapporto richiede una specifica posizione INPS e un luogo di lavoro definito.

Un familiare, quindi, non può assumere da solo la colf e mandarla stabilmente a lavorare per un altro nucleo soltanto per evitare un secondo contratto.

Non conta soltanto chi possiede le case

La proprietà degli immobili non basta per stabilire il numero dei contratti.

Un genitore può possedere due appartamenti, ma se il figlio abita stabilmente in uno di essi con la propria famiglia, la colf presta servizio per due nuclei distinti.

Anche la vicinanza delle abitazioni non cambia la regola. Due appartamenti sullo stesso pianerottolo richiedono due rapporti quando li occupano famiglie autonome.

Assindatcolf conferma che la collaboratrice può lavorare con un solo contratto in più appartamenti dello stesso stabile soltanto quando li utilizzano persone dello stesso nucleo familiare.

Chi paga stipendio e contributi

Con due contratti, ogni datore deve:

  • comunicare l’assunzione all’INPS;
  • pagare le ore svolte nella propria abitazione;
  • versare i relativi contributi;
  • riconoscere ferie, tredicesima e TFR;
  • consegnare il prospetto paga.

L’articolo 30 del CCNL stabilisce che, in presenza di più rapporti, ogni datore deve applicare le tutele previdenziali e assicurative.

Due contratti non fanno perdere diritti alla colf. Ogni rapporto produce autonomamente retribuzione, contributi, ferie, tredicesima e TFR.