Il 30 settembre 2026 scade la seconda rata della Rottamazione-quinquies. L’appuntamento è particolarmente importante per chi non ha pagato, oppure ha versato solo in parte, la prima rata prevista il 31 luglio.
La nuova definizione agevolata diventa infatti inefficace quando risultano due rate omesse o pagate in misura insufficiente, anche se non consecutive. Chi ha già saltato il primo versamento rischia quindi di perdere i benefici se non regolarizza correttamente la posizione.
Chi deve pagare entro il 30 settembre
La scadenza riguarda i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies e hanno scelto un piano rateale.
Per effettuare il versamento bisogna utilizzare il modulo relativo alla seconda rata, allegato alla Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Chi ha scelto il pagamento in un’unica soluzione doveva invece saldare entro il 31 luglio, beneficiando della tolleranza prevista fino al 5 agosto.
Dopo quante rate si perdono i benefici
Secondo le regole della Rottamazione-quinquies, un solo mancato pagamento in un piano rateale non rende automaticamente inefficace la definizione. Il problema nasce quando le rate omesse o insufficienti diventano due.
In pratica:
- chi ha pagato luglio e non versa settembre accumula la prima irregolarità;
- chi non ha pagato luglio e salta anche settembre raggiunge la soglia delle due rate;
- anche un versamento inferiore all’importo indicato può essere considerato insufficiente;
- le due rate irregolari possono essere anche non consecutive.
Per evitare contestazioni sulla tempestività del pagamento, è prudente rispettare la data del 30 settembre e verificare che sia stato versato l’intero importo.
Cosa succede se la rottamazione diventa inefficace
Le conseguenze non si limitano alla perdita dello sconto. Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate-Riscossione:
- le somme già versate restano acquisite come acconto sul debito;
- riprendono a decorrere i termini per il recupero dei carichi;
- possono ricominciare o proseguire le procedure cautelari ed esecutive;
- i debiti interessati non possono più essere rateizzati secondo l’articolo 19 del D.P.R. 602/1973.
Come recuperare il modulo di pagamento
La Comunicazione delle somme dovute e i relativi moduli possono essere scaricati dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, utilizzando SPID, CIE o CNS. È possibile richiederne una copia anche dall’area pubblica e riceverla tramite e-mail.
Il pagamento può essere effettuato online, attraverso i canali pagoPA, oppure presso banche, uffici postali, tabaccherie e ricevitorie abilitate. È disponibile anche la domiciliazione bancaria, se attivata e confermata in tempo.
Chi non riesce a sostenere l’intero piano può valutare ContiTu, il servizio che permette di mantenere nella rottamazione soltanto alcune cartelle. Per i debiti esclusi dalla rimodulazione, però, riprendono le ordinarie attività di recupero.




