Congedo Parentale, dal 30% al 100%: Quanto Spetta in Base al CCNL

Il congedo parentale permette ai lavoratori dipendenti, madri e padri, di assentarsi facoltativamente dal lavoro per occuparsi dei figli. Ma quanto si prende durante l’assenza? La risposta non è uguale per tutti. La disciplina generale prevede periodi indennizzati al 30% della retribuzione, mentre per alcuni mesi si sale all’80%. A queste percentuali possono poi aggiungersi le condizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi: alcuni CCNL integrano infatti l’indennità e in determinate situazioni si può arrivare fino al 100% della retribuzione.

Quando il congedo parentale viene pagato all’80%

Per i lavoratori dipendenti che siano anche genitori possono beneficiare complessivamente di 9 mesi di congedo parentale indennizzato. Dal 2026 è cambiato un elemento importante: il congedo parentale può essere utilizzato fino ai 14 anni di età del figlio, rispetto al precedente limite di 12 anni.

Questo non significa, però, che l’indennità dell’80% spetti fino ai 14 anni. I 3 mesi pagati all’80% della retribuzione devono essere utilizzati entro i 6 anni di vita del bambino. In caso di adozione o affidamento, il termine è di 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia.

I tre mesi all’80% non si aggiungono ai 9 mesi indennizzabili: ne fanno parte e rappresentano semplicemente i mesi per i quali l’indennità ordinariamente prevista al 30% viene aumentata.

I genitori possono distribuirsi questi tre mesi secondo le regole previste oppure, quando ne ricorrono le condizioni, può utilizzarli uno solo. Una volta esauriti i periodi maggiorati all’80%, gli altri mesi indennizzabili sono normalmente pagati al 30%. Ed è proprio su questa percentuale più bassa che alcuni CCNL intervengono riconoscendo integrazioni economiche aggiuntive.

Quando invece spetta il 30%

Una volta esauriti i tre mesi maggiorati all’80%, rimangono altri 6 mesi indennizzabili al 30%, senza condizioni di reddito.

Dal 2026 il congedo parentale dei lavoratori dipendenti può essere utilizzato fino ai 14 anni del figlio. La Legge di Bilancio ha infatti innalzato il precedente limite di 12 anni e ha esteso fino a questa età anche il riconoscimento dell’indennità al 30%, naturalmente entro i limiti dei periodi indennizzabili.

È proprio su questo 30% che il CCNL applicato al lavoratore può fare una grande differenza.

I CCNL possono aggiungere un’integrazione

La contrattazione collettiva può prevedere un trattamento economico migliore rispetto alla legge. È il caso del recente rinnovo del CCNL Legno-Arredo industria, che interviene sul congedo parentale con un’ulteriore integrazione economica a carico aziendale.

Il meccanismo consente quindi di aumentare quanto percepito nei periodi in cui l’indennità prevista dalla legge è più bassa. Se, per esempio, l’INPS riconosce il 30% e il contratto aggiunge un altro 30%, la copertura complessiva può arrivare al 60% della retribuzione.

Quando si può arrivare al 100%

Altri contratti sono ancora più favorevoli. Nel pubblico impiego, ad esempio, il CCNL Funzioni Centrali stabilisce che i primi 30 giorni di congedo parentale, complessivamente tra i due genitori, siano retribuiti per intero.

Lo stesso principio è previsto dal CCNL Sanità pubblica: i primi 30 giorni di congedo parentale sono pagati al 100%, anche se utilizzati in maniera frazionata.

Il 30% previsto dalla legge, dunque, rappresenta in molti casi la base di partenza. Per sapere quanto si riceverà effettivamente durante il congedo parentale bisogna controllare anche il proprio CCNL, perché la contrattazione può garantire percentuali decisamente più alte.