Supplenze Docenti, Si Può Lasciare un Incarico Breve per una Nuova Nomina? Le Regole

Con l’avvio dell’anno scolastico, molti docenti stanno accettando supplenze temporanee in attesa di eventuali incarichi di maggiore durata.

Ma cosa succede se, dopo aver preso servizio, arriva una nuova proposta? La normativa consente di cambiare supplenza senza penalizzazioni, ma soltanto in determinate circostanze.

Quando è possibile cambiare supplenza

L’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, all’articolo 15 permette ai docenti impegnati in una supplenza temporanea di interrompere il contratto per accettare un incarico con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.

La possibilità riguarda anche chi ha già firmato il contratto e iniziato a lavorare. Il nuovo incarico può arrivare dalle GPS, dalle GaE oppure dalle graduatorie di istituto, purché abbia una delle due scadenze previste.

In queste situazioni, il passaggio non viene considerato abbandono del servizio e non comporta sanzioni.

Una supplenza più lunga non è sempre sufficiente

Occorre però distinguere la durata effettiva del contratto dalla sua tipologia.

Un docente impegnato in una sostituzione di poche settimane, ad esempio, non può lasciare l’incarico per un’altra supplenza temporanea soltanto perché quest’ultima dura diversi mesi o prevede un numero maggiore di ore.

Lo stesso principio vale per una proposta con scadenza al termine delle lezioni: anche se il contratto arriva fino a giugno, non equivale a una supplenza fino al termine delle attività didattiche, fissato al 30 giugno.

Abbandonare il servizio per accettare un altro incarico temporaneo può quindi comportare le sanzioni previste dall’ordinanza.

Si può anche decidere di mantenere il primo incarico

Il passaggio a una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto rappresenta una possibilità, non un obbligo.

Il docente che sta già lavorando con un contratto temporaneo può scegliere di rimanere nella scuola in cui presta servizio, anche qualora riceva successivamente una proposta dalle GPS. In questo caso, l’articolo 15, comma 3, esclude le sanzioni previste per la mancata accettazione del nuovo incarico.

Prima di cambiare scuola, dunque, è importante verificare la natura del contratto già sottoscritto e la scadenza della nuova proposta. Non è sufficiente che la seconda supplenza sia più lunga: per lasciare legittimamente un incarico breve, la nuova nomina deve rientrare nelle tipologie espressamente previste dalla normativa.