HomeEvidenzaFondo nuove competenze: tutte le istruzioni prima del «via»

Fondo nuove competenze: tutte le istruzioni prima del «via» [IL TESTO DEL DECRETO]

Firmato dalla Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo il Decreto interministeriale che istituisce il Fondo nuove competenze. Passa ora al titolare del Ministero dell’Economia. Il Fondo sarà operativo una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ma vediamo in cosa consiste e quali funzioni svolge.

FONDO NUOVE COMPETENZE: A CHI SI APPLICA?

Riguarda tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato un accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.

FONDO NUOVE COMPETENZE: OBIETTIVO DELL’ACCORDO SINDACALE

L’accordo sindacale, da sottoscriversi entro il 31 dicembre, deve prevedere una rimodulazione dell’orario di lavoro motivato da mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Nello stesso accordo occorre stabilire che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

FONDO NUOVE COMPETENZE: TUTTI I REQUISITI DELL’ACCORDO SINDACALE

L’accordo sindacale deve contenere:

  • progetto formativo di sviluppo delle competenze realizzato sulla base della situazione soggettiva di ogni singolo lavoratore;
  • indicazione del numero dei lavoratori coinvolti;
  • l’indicazione del numero di ore dell’orario di lavoro da destinare alla formazione;
  • riconoscimento della capacità formativa dell’impresa con la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali a percorsi per lo sviluppo delle competenze (nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa stessa);
  • previsione di un limite orario di 250 di formazione per ogni lavoratore;
  • indicazione dei fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.

Gli accordi possono prevedere anche lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

FONDO NUOVE COMPETENZE: DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo deve essere fatta dal datori di lavoro dopo la stipula dell’apposito accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro. La domanda va inviata all’ANPAL con i tempi e le modalità che saranno definiti dalla stessa Agenzia.

Il Decreto stabilisce che la valutazione delle istanze di contributo avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione.

PROGETTO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: DURATA

La durata del progetto può anche andare oltre il 31 dicembre 2020 a condizione che il percorso di apprendimento abbia avuto inizio prima di questa data.

PROGETTO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: SOGGETTI EROGATORI DELLA FORMAZIONE

Oltre all’azienda che accede ai contributi del Fondo possono essere individuati come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di
formazione.

Anche le Università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.

FONDO NUOVE COMPETENZE: COSTI RIMBORSATI

L’ANPAL, tenuto conto di quanto comunicato dall’azienda, determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. Il rimborso avviene con cadenza trimestrale per il tramite dell’INPS nei limiti dell’importo comunicato da ANPAL.

FONDO NUOVE COMPETENZE: INTERVENTO DEI FONDI PER LA FORMAZIONE INTERPROFESSIONALE

Possono partecipare al Fondo Nuove Competenze, anche a seguito dell’approvazione dell’istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di ANPAL, i Fondi paritetici per la formazione continua dei lavoratori.

In questo caso i Fondi, sulla base della loro organizzazione interna, dovranno prevedere il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione oppure attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema.

Nel caso in cui le imprese accedano al Fondo Nuovo Competenze per il tramite di avvisi su conto sistema, il fondo interprofessionale può presentare istanza cumulativa di accesso al Fondo Nuove Competenze, in nome e per conto delle imprese aderenti, il cui personale è destinatario delle attività formative.

Per scaricare il testo del Decreto interministeriale, ora alla firma del Ministro dell’Economia, clicca qui.

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