Con l’ordinanza 19977/2020, la Cassazione ribadisce che, in caso di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una PA, al lavoratore spetta unicamente il risarcimento del danno quantificato ai sensi dell’art. 32, comma 5, della L. 183/2010.
Continua a leggere qui
Fonte: lavorosi.it