Nella circolare che il Ministero dell’Interno ha inviato ai Prefetti, contenente le istruzioni relative all’applicazione delle misure restrittive, emergono ulteriori dettagli su come vanno interpretate le norme contenute dal Decreto Natale adottato dal Governo il 18 dicembre scorso.
Ricordiamo innanzitutto che il divieto di spostamento tra Regioni vige tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.
Nello stesso periodo vige anche il divieto di spostamento tra Comuni che però osserva una deroga nei 4 giorni in fascia arancione: vale a dire i giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.
Ma per chi vale la deroga nei giorni arancioni? Come va applicata? La risposta ce la offre proprio il Ministero con la circolare in cui precisa che nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 è comunque ammesso, in via derogatoria, negli stessi suindicati giorni, spostarsi dal proprio comune solo se ci sono queste condizioni:
- il luogo di partenza deve essere un comune con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- la percorrenza non deve essere superiore ai 30 chilometri;
- i chilometri vanno conteggiati dai confini comunali e non dal luogo di partenza;
- il luogo di destinazione può avere anche più di 5.000 abitanti (non ha rilievo il dato demografico, scrive il Ministero);
- il luogo di destinazione non può essere il capoluogo di Provincia.
Per scaricare la circolare del Ministero dell’Interno clicca qui.