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Disciplina del lavoro agile nel pubblico impiego (D. Legge 30 aprile 2021 n. 56)

Con il Decreto Legge n. 56/2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” sono state apportate modifiche alla disciplina del lavoro agile nel pubblico impiego.
L’art. 1 – comma 1 – reca modifiche alla disciplina del lavoro agile prorogando il termine di applicazione delle misure di lavoro agile emergenziale di cui all’art. 263 del DL 34/2020 fino alla definizione della disciplina di tale istituto da parte dei contratti collettivi e comunque non oltre il 31/12/2021.
Viene, così, confermata la competenza della contrattazione collettiva nella definizione degli istituti relativi al lavoro agile ferma restando per le amministrazioni pubbliche la possibilità di continuare ad organizzare le attività applicando il lavoro agile con le modalità semplificate di cui all’art. 87, comma 1 lett.b) del DL 18/2020, oltre il termine dello stato di emergenza (31 luglio 2021).
Nel contempo viene abrogato l’obbligo di adibire a lavoro agile almeno il 50% del personale impiegato in attività che possono essere rese in tale modalità. Questo non comporta, così come precisato nella Relazione Tecnica di accompagnamento al DL 56/2021, un rientro automatico del personale nella sede lavorativa, ma consente a ciascuna pubblica amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 e delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie competenti, di avere piena autonomia organizzativa senza essere vincolate da una soglia minima.
L’art. 1 al comma 2 interviene anche sull’art. 14 della Legge 124/2015, così come modificato dall’art. 263 del DL 34/2020, confermando che le amministrazioni pubbliche entro il 31 gennaio di ciascun anno sono tenute a redigere il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della Performance. Si prevede che sia in caso di adozione del POLA che in caso contrario la percentuale del personale che potrà accedere al lavoro agile è pari almeno al 15% in luogo rispettivamente del 60% e del 30% precedentemente stabilite.
Il decreto, comunque, conferma un principio importante, tra l’altro sottolineato anche nel “Patto per la coesione sociale” e cioè che la disciplina del lavoro agile è affidata alla contrattazione collettiva.
Saranno, quindi, i CCNL 2019/21 a disciplinare aspetti importanti del rapporto di lavoro come per es. il diritto alla disconnessione, le fasce di contattabilità, il diritto alla formazione specifica etc. riportandoli nell’alveo della contrattazione collettiva, come da noi da tempo richiesto e auspicato.

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Fonte: cisl.it

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