Con la circolare 21 maggio 2021 prot. N. 0022746 il Ministero della Salute è intervenuto nuovamente sul delicato tema del regime riguardante la quarantena e l’isolamento in dipendenza della pandemia Covid19.
La novità sta nell’aggiornamento della durata e del termine delle misure di quarantena e d’isolamento raccomandate, in considerazione del fenomeno della diffusione delle varianti del virus in Italia, cd. Voc (Variant of concern).
Covid e Varianti: nuova definizione
In effetti, con questo nuovo provvedimento il Ministero va ad aggiornare anche le indicazioni contenute nella circolare 31 gennaio 2021, n.3787, avente ad oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti Sars-Cov-2, valutazione del rischio e misure di controllo”, per quanto riguarda la definizione di caso Covid-19 sospetto o confermato per variante Voc.
Anche se, in effetti, in questa parte della circolare è utilizzato un linguaggio molto tecnico – la codifica utilizzata non appare molto chiara ai non addetti ai lavori – l’elemento di spicco è che viene proposta un’articolata casistica;
Il Ministero da una definizione tecnica di caso sospetto o confermato per variante Voc ed in particolare stabilisce che per caso sospetto per variante Voc 202012/01 (cd. “Variente Inglese” che attualmente è la più diffusa), s’intende un caso Covid-19 con delezione del gene S oppure contatto stretto di caso Covid-19 con variante Voc 202012/01 accertata.
Covid e Varianti: nuova quarantena
Viene rivista anche la durata della quarantena. Per quanto riguarda il caso dei contatti stretti asintomatici di casi con infezione da Sars-CoV-2, compresi i casi da variante Voc 202012/01 sospetta o confermata, accertati dall’autorità sanitaria, è previsto che si possa uscire dalla quarantena dopo almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti comunque eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo. Viene quindi sancita la riduzione del periodo di quarantena da 14 a 10 giorni rispetto alle istruzioni precedenti.
In caso di basso rischio nella tabella 2 è indicata come non necessaria la quarantena ma l’osservanza delle comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.).
Covid e Varianti: nuove regole sulla sospenseione dell’isolamento
Per quanto riguarda l’isolamento, nella tabella 3 della circolare vengono distinti tre casi di:
- Sars-CoV-2;
- Voc 202012/01 (sospetta/confermata);
- casi Voc Non 202012/01 (sospetta/confermata).
Ad ogni caso corrispondono diverse indicazioni sulla sospensione, in particolare quelle per i positivi a lungo termine.
E quindi le persone che continuano a risultare positive al test molecolare o antigenico per Sars-Cov-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno.
I casi, invece, positivi a lungo termine di varianti Voc diverse da Voc 202012/01 (sospetta o confermata) potranno interrompere l’isolamento solo dopo l’avvenuta negativizzazione al test molecolare.
Osserando la questione da punto di vista della gestione dei rapporti di lavoro ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore dovrà inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
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