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Cassa integrazione non pagata, sanatoria INPS fino al 30 giugno e nuovi invii: i dettagli

Ieri Inps con il messaggio 2310 ha fornito nuove indicazioni con riguardo ai trattamenti Cig Covid (anche cig in deroga e assegno ordinario Fis) alla luce delle novità introdotte dalla legge 69/2021 di conversione del Dl 41/2021, Decreto Sostegni 1.

In particolare Inps stabilisce che imprese e consulenti avranno tempo entro il 30 giugno per sanare l’invio delle informazioni che riguardano i periodi di integrazione salariale pregressi.

Periodi di integrazione salariale che i lavoratori si sono visti non liquidare o liquidare solo parzialmente, accumulando così un notevole ritardo.

La legge di conversione del Decreto Sostegni 1 ha riconosciuto più tempo ai datori di lavoro per la trasmissione delle domande di Cigo, Cigd e assegno ordinario (Fis e fondi di solidarietà) per i periodi scaduti nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 marzo.

CIG, SANATORIA MESI 2020-2021

Dunque la proroga riguarda le domande relative agli eventi di sospensione/riduzione iniziati nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021.

La sanatoria interessa anche i termini per l’invio dei dati necessari per procedere con il pagamento diretto della Cig da parte dell’Inps. Si tratta delle trasmissioni relative a:

  • i periodi sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si sono conclusi nel mese di 2020, gennaio e febbraio 2021;
  • quei periodi in cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 al 1° marzo 2021.

Rispetto a queste casistiche Inps con il messaggio fa sapere che dovranno inviare domanda per accedere ai trattamenti non ancora erogati (Cigo, Cig in deroga e assegno ordinario Fis) entro il 30 giugno, solamente i datori di lavoro che hanno queste caratteristiche:

  • hanno completamente omesso la trasmissione delle istanze;
  • che sono destinatari di un precedente accoglimento parziale delle domande, relativo cioè ad un accoglimento Inps di una sola parte del periodo richiesto e non decaduto: le istanze da trasmettere sono solo quelle riferite ai periodi decaduti che sono oggetto di differimento per effetto della legge.

Inps chiarisce che nessun adempimento dovrà essere svolto da chi si è visto respingere l’istanza per decadenza dell’intero periodo oggetto della domanda. Per questa casistica saranno le sedi periferiche dell’istituto a contattare direttamente le aziende per una nuova istruttoria e successiva definizione delle domande.

CIG, SANATORIA SR41/SR43 SEMPLIFICATI

Hanno tempo fino al prossimo 30 giugno per trasmettere gli Sr41/Sr43 semplificati anche coloro che non hanno precedentemente trasmesso i dati utili al pagamento diretto o al saldo dei trattamenti.

In tutti gli altri casi nessun adempimento deve essere svolto perchè saranno le sedi periferiche Inps che, di loro iniziativa, a provvedere alla liquidazione diretta dei periodi già autorizzati per i quali gli Sr41/43: questi modelli infatti sono stati già inviati, respinti per intervenuta decadenza ma ora l’intervento della legge di conversione del Decreto Sostegni 1 cambia tutto.

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