Secondo un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato la settimana scorsa, dal 5 luglio al 2 settembre 2021 è possibile presentare le nuove domande di contributo a fondo perduto per partite iva, professionisti e imprese. Questa misura di sostegno economico è alternativa al contributo sostegni bis automatico, erogato a chi non ha percepito interamente gli importi del primo decreto sostegni, anche se la domanda la possono fare anche i vecchi beneficiari che potrebbero aver diritto ad un conguaglio (clicca qui).
Per conoscere i dettagli in merito ai requisiti necessari, agli importi erogati e alle modalità di presentazione della domanda clicca qui.
Tuttavia il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con guida tematica inclusa, ha creato non poca confusione tra i contribuenti, in particolar modo ambigua è la definizione di “attività stagionali”. Molti dei soggetti beneficiari si sono infatti domandati se hanno diritto ad accedere al contributo a fondo perduto pur non possedendo la caratteristica della stagionalità, vale a dire una partita Iva attiva solo in una parte dell’anno fiscale.
A tal proposito riteniamo utile chiarire che con il termine “attività stagionali” e “stagionalità” non si intende un periodo limitato dell’anno in cui si è svolta una determinata attività lavorativa, bensì il lasso temporale utile a verificare il calo di fatturato medio. Il calo del 30% del fatturato viene infatti preso in esame nel periodo che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 con rispetto al periodo del 1° aprile 2019 fino al 31 marzo 2020.
Ecco dunque che è proprio questo cambio nel periodo temporale che ha indotto l’Agenzia delle Entrate a parlare di contributo a fondo perduto per le attività stagionali, in realtà non viene fatta alcuna modifica restrittiva alle attività lavorative ammesse alla misura e quindi alla platea dei soggetti contribuenti.
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