Si avvicina il voto definitivo della Camera sulla legge di conversione decreto Sostegni bis che approda lunedì 12 luglio in Aula a Montecitorio. Il nuovo impianto del decreto è già definito grazie al voto in Commissione della settimana scorsa che ha apportato anche modifiche alle regole sul contratto a termine, in particolare al Decreto Dignità del 2018 fortemente voluto dal M5S.
La principale modifica riguarda la reintroduzione delle causali che giustificano il ricorso al contratto a tempo determinato che dovranno essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Oggi il primo contratto a termine di durata fino a 12 mesi può essere stipulato senza causale, la durata può superare i 12 mesi e fino a 24 mesi con le causali rigide previste dal decreto Dignità:
- Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività
- Ragioni sostitutive
- Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria
La novità portata dal Parlamento è una modifica temporanea che consente alla contrattazione collettiva di aggiungere ulteriori causali oltre a quelle di legge, un passo in avanti importante visto che quelle di legge (del Decreto Dignità) sono ritenute eccessivamente limitanti, non danno al datore di lavoro la possibilità di spaziare tra le molteplici e mutevoli esigenze aziendali.
Secondo quanto riporta il quotidiano Il Sole 24 Ore in edicola oggi la modifica avrebbe “carattere temporaneo” e prevede l’introduzione di “una nuova ipotesi di contratto a tempo determinato, per consentire fino al 30 settembre 2022 di assumere a termine nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, ponendo però a garanzia occupazionale un limite minimo di durata del rapporto di lavoro, di almeno dodici mesi ed un giorno (e massimo 24 mesi)”.
In altri termini se il datore di lavoro vuole optare per la strada delle causali (le esigenze tecniche, produttive, organizzative, ecc. che stanno dietro alla scelta di assumere a termine) previste dalla contrattazione collettiva dovrà stipulare con un lavoratore un contratto con durata minima di 12 mesi.
Resta ferma come è attualmente la disciplina del lavoro stagionale che prevedono i diversi limiti di durata (minima e massima) previsti dalla contrattazione collettiva.
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