Con il 1° luglio 2021 è stato possibile presentare la domanda per richiedere gli aiuti introdotti dall’Assegno temporaneo per i figli a carico. Si tratta di una misura ponte prevista dal decreto n.79 dell’8 giugno in attesa che dal 1° gennaio 2022 parta il vero e proprio Assegno unico.
Nonostante sia possibile presentare le domande fino al 31 dicembre 2021, l’INPS ha sottolineato diverse volte quanto sia più conveniente trasmettere la domanda entro il 30 settembre. Questo perché chi presenterà le domande entro tale data avrà diritto di fatto a più soldi. Infatti, solo per le domande pervenute all’INPS entro la fine del mese potranno essere erogate comunque tutte e 6 le mensilità, vale a dire anche quelle del mese di luglio e di agosto essendo queste retroattive.
A chi, invece, presenta domanda dal 1° ottobre al 31 dicembre, saranno corrisposte solo le mensilità a partire dal mese di presentazione della domanda. Facciamo un esempio: se un utente richiede il bonus assegno temporaneo a ottobre, avrà diritto a tutte e tre le mensilità rimanenti (appunto ottobre, novembre e dicembre), chi presenta la domanda a novembre avrà diritto solo alle due mensilità di novembre e dicembre e chi, infine, ne fa richiesta a dicembre potrà ottenere la sola mensilità del mese di dicembre.
Ecco dunque perché è importante trasmettere la richiesta all’INPS non oltre il 30 settembre, così si avrà diritto a tutte e sei le mensilità spettanti.
Ma chi può richiedere il bonus assegno temporaneo figli, come può presentare domanda e quali sono gli importi erogati?
Assegno temporaneo figli: requisiti
Può fare richiesta di questa particolare tipologia di aiuti solamente chi ha figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni di età e che non percepisce già l’ANF, ovvero l’Assegno al Nucleo Familiare, quindi nello specifico riguarda i lavoratori autonomi e i cosiddetti incapienti, quelli che non godono delle detrazioni per figli a carico perché hanno un reddito molto basso.
I requisiti che questi beneficiari devono soddisfare al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione degli importi sono i seguenti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.
Assegno temporaneo figli: importi
L’importo dell’assegno temporaneo viene calcolato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021 dove sono indicati tutti gli importi in base all’ISEE. In particolare l’Assegno viene erogato considerando il numero dei figli a carico e la soglia di ISEE, è infatti prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Questi importi sono poi maggiorati di 50 euro per ogni figlio disabile eventualmente presente nel nucleo familiare richiedente.
Assegno temporaneo figli: domanda
È possibile presentare domanda entro il 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:
- portale web al quale si accede direttamente dal sito www.assegnotemporaneo.it inserendo le proprie credenziali oppure dal sito Inps;
- contact center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento);
- patronati.
Chi è già percettore di reddito di cittadinanza non deve presentare domanda in quanto gli importi dell’assegno temporaneo gli verranno direttamente erogati dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.
Assegno temporaneo figli: pagamenti
Il pagamento dell’assegno avviene tramite accredito sul conto corrente. Nel caso di genitori divorziati o separati con affido congiunto del minore l’importo viene suddiviso al 50% per genitore.
Per conoscere lo stato dei pagamenti nel corso del mese di settembre clicca qui.
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