Lo avevamo accennato in un articolo alcuni giorni fa (clicca qui) ma ora, con la pubblicazione del decreto fiscale in Gazzetta Ufficiale e la sua conseguente entrata in vigore il 22 ottobre 2021 è ufficiale: la quarantena torna ad essere considerata come malattia ai fini dell’indennità pagata dall’Inps.
Questa misura sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021, data in cui – ad oggi e salvo proroga – dovrebbe scadere lo stato di emergenza.
Quarantena Covid e malattia: quando paga Inps
Questo significa che per tutti i lavoratori costretti alla quarantena perché positivi al Covid-19 o perché entrati in contatto con persone positive sarà l’Istituto di via Ciro il Grande a pagare il periodo di assenza dal lavoro.
Ma ad una condizione: il lavoratore non deve poter effettuare smart working, o perché è il lavoro stesso a non consentirlo (si pensi al classico esempio del tornitore o l’addetto alla pulizie) o perché ha i sintomi del covid ed è quindi effettivamente impossibilitato a lavorare.
Quarantena Covid e malattia: quando Inps non paga
Nel caso, invece, di un asintomatico che può lavorare in smart working, la sua assenza dal posto di lavoro sarà giustificata ma non sarà considerata come malattia, in quanto il lavoratore continuerebbe a lavorare da casa a tutti gli effetti.
Quarantena Covid e malattia: certificato medico
Come si può dedurre dal comma 6 dell’art.26 del decreto fiscale, per farsi riconoscere la quarantena come malattia, essendo questa equiparata ad un periodo di malattia normale, basta semplicemente che il lavoratore si faccia rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvederà a trasmetterlo telematicamente all’Inps e al datore di lavoro.
Quarantena Covid e malattia: bonus 600 euro
Ma c’è anche un’altra novità in termini di quarantena e malattia. Sempre fino al 31 dicembre 2021, l’Inps erogherà un bonus da 600 euro a tutti i datori di lavoro del settore privato che hanno dei dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps. L’importo sarà trasmesso una tantum e consiste in 600 euro per ciascun lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica da trasmettere sul sito dell’Inps. Il bonus sarà corrisposto nei limiti di 188,3 milioni di euro complessivi seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle istanze.
Ma attenzione, questo bonus riguarda i datori di lavoro del settore dell’artigianato e dell’industria, i cui dipendenti impiegati non sono soggetti al pagamento della malattia da parte di Inps ma, al contrario, l’indennità di malattia è interamente a carico del datore di lavoro.
Ne consegue, dunque, che per tutti gli altri settori vige la normativa attuale in materia di malattia – e senza la previsione del Bonus – anche per chi è sottoposto a quarantena, essendo questa come abbiamo visto considerata analoga ad una malattia vera e propria. Quindi sarà l’Inps a pagare il 50% del totale dal 4° al 20° giorno e il 66% dal 21° al 180° giorno, il resto è integrato dal datore di lavoro fino ad arrivare al 100% della retribuzione del lavoratore.
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