Nel mese di dicembre ricorrono diverse festività religiose che hanno una valenza ai fini del rapporto di lavoro: 8 dicembre Festa dell’Immacolata concezione, 25 dicembre Santo Natale, 26 dicembre Santo Stefano.
Vediamo di seguito come viene gestita in busta paga la festività dell’Immacolata concezione dell’8 dicembre 2021 che cade di mercoledì.
Festività 8 dicembre in busta paga: lavorata o goduta
La giornata dell’8 dicembre è considerata dalla legge una festività infrasettimanale. E come tale legge e CCNL prevedono un trattamento economico specifico per il lavoro prestato in queste festività.
In particolare i contratti collettivi integrano tale disciplina attraverso un trattamento economico e anche normativo: al lavoratore spetta la quota di retribuzione giornaliera maggiorata con le percentuali previste dal CCNL applicato.
Quando l’8 dicembre non c’è prestazione lavorativa e quindi la festività è goduta, il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (per alcuni CCNL operai) un trattamento economico di festività rapportato ad un 1/6 della retribuzione settimanale.
Per gli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile questo trattamento non spetta in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.
Festività 8 dicembre in busta paga: per cassa integrazione
E’ importante da sapere che nel caso di lavoratori il cui rapporto è sospeso e ricevono il trattamento di integrazione salariale (Cig, cig in deroga, assegno ordinario FIS, FSBA, Formatemp ecc.) il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della cassa integrazione (Inps o altro ente in caso dei fondi bilaterali alternativi) e resta a carico dell’azienda.
Ciò riguarda nello specifico:
– coloro che sono a orario ridotto e che quindi lavorano parzialmente;
– i lavoratori la cui sospensione è a zero ore settimanali, qualora si tratti di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile (es. operai di diversi CCNL) ma in rapporto alle ore, che sono sospesi da non più di 2 settimane.
E invece è a carico della Cig per:
– coloro che sono sospesi a zero ore settimanali, qualora si tratti di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, qualora si tratti di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di 2 settimane.
Per le festività retribuite, va ricordato, spetta anche l’Assegno per il nucleo familiare.
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