Ieri – 29 dicembre 2021 – si è riunito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, che ha approvato un nuovo Decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
In buona sostanza il testo estende Green Pass rafforzato (detto anche Super Green pass, che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e fissa nuove regole sulla quarantena per i vaccinati.
Secondo quanto si apprende dalla nota ufficiale di Palazzo chigi dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31-3-2022), si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
“In pratica – si legge su Il Sole 24 Ore in edicola oggi – il green pass rafforzato è esteso a tutte le attività, tranne che per i lavoratori e universitari”. Una vera e propria svolta nelle scelte del Governo che lascia davvero pochi margini ai No Vax e che stringe il cerchio attorno all’estensione del Super Green pass per tutti i lavoratori.
La discussione sull’estensione del vaccino obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, su cui si sono registrate divisioni interne alla maggioranza, è però solo rinviata di qualche giorno. Stando a quanto si apprende il Governo vorrebbe prima sentire le parti sociali.
L’altra novità riguarda la quarantena precauzionale.
Il decreto prevede che la quarantena non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un tampone antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza si raggiunga comunque all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
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